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L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 della presente legge nonche' il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'articolo 7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si riferisce l'inosservanza delle norme di legge.

Testo in vigore dal 18 gennaio 1972 al 5 ottobre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art31 · fonte su Normattiva