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L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con l'arresto fino a sei mesi. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.

Testo in vigore dal 5 ottobre 1994 al 27 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1971-12-30;1204~art31 · fonte su Normattiva