Art. 7 — Notificazione
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Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati personali soggetto al campo di applicazione della presente legge e' tenuto a darne notificazione al Garante ((se il trattamento, in ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, e nei soli casi e con le modalita' individuati con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.)) La notificazione e' effettuata preventivamente ed una sola volta, a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonche' dalla durata del trattamento e puo' riguardare uno o piu' trattamenti con finalita' correlate. Una nuova notificazione e' richiesta solo se muta taluno degli elementi ((che devono essere indicati)) e deve precedere l'effettuazione della variazione. La notificazione e' sottoscritta dal notificante e dal responsabile del trattamento. 9 La notificazione contiene:
- a)il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;
- b)le finalita' e modalita' del trattamento;
- c)la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- d)l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
- e)i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, fuori del territorio nazionale;
- f)una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
- g)l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce il trattamento, nonche' l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche di dati, anche fuori dal territorio nazionale;
- h)il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede ((del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di cui all'articolo 13;)) in mancanza di tale indicazione si considera responsabile il notificante;
- i)la qualita' e la legittimazione del notificante. 9 I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonche' coloro che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste ultime, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali. Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3. 9 La notificazione in forma semplificata puo' non contenere taluno degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento e' effettuato:
- a)da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24, ovvero del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
- b)nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita', ovvero dai soggetti indicati nel comma 4 -bis dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo articolo;
- c)temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, ai soli fini e con le modalita' strettamente collegate all'organizzazione interna dell'attivita' esercitata dal titolare, relativamente a dati non registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24.
- c-bis)per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 9 Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non e' soggetto a notificazione quando:
- a)e' necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
- b)riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
- c)e' effettuato per esclusive finalita' di gestione del protocollo, relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), con particolare riferimento alle generalita' e ai recapiti degli interessati, alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
- d)riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma l, lettera e);
- e)e' finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed e' effettuato con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento, conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
- f)e' effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalita' strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale;
- g)e' effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile per le sole finalita' strettamente collegate allo svolgimento dell'attivita' professionale esercitata e limitatamente alle categorie di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalita' medesime;
- h)e' finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformita' alle leggi e ai regolamenti;
- i)e' effettuato per esclusive finalita' dell'ordinaria gestione di biblioteche, musei e mostre, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione di cataloghi e bibliografie;
- l)e' effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi, istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalita' lecite, relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione, il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
- m)e' effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
- n)e' effettuato temporaneamente ed e' finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifistazioni del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
- o)e' effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati, per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalita' di informazione giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di altre autorita';
- p)e' effettuato temporaneamente per esclusive finalita' di raccolta di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum, a petizioni o ad appelli;
- q)e' finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario per la tutela dei corrispondenti diritti;
- q-bis)e' compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione statistica previsti dalla legge ed e' effettuato in conformita' alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31. 9 Il titolare si puo' avvalere della notificazione semplificata o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi unicamente le finalita', le categorie di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonche':
- a)nei casi di cui ai commi 5 -bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
- b)nel caso di cui al comma 5 -bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi indicato;
- c)nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalita' previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi. 9 Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta. 9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467
9Il D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che "Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione del comma 1 del presente articolo".
Testo in vigore dal 1 febbraio 2002 al 1 gennaio 2004
