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Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di L. 8.000.000 per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di L. 10.000.000 per le ipotesi di cui al terzo comma e di L. 6.000.000 per le ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1977, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo. L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente ali 1 gennaio 1977. Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1.

Testo in vigore dal 28 giugno 1978 al 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1978-06-08;306~art2 · fonte del testo