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((Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'aumento di cui al comma precedente e' altresi' concesso proporzionalmente a favore di coloro che hanno gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonche' per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalita' delle unita' immobiliari, ancorche' non previsti nel progetto originario. Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1)).

Testo in vigore dal 3 settembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 settembre 1980

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1978 al 3 settembre 1980. 28 parole tolte, 54 parole aggiunte.

… 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive tolto: modifiche aggiunto: modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante tolto: dall'elevazione aggiunto: dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, e' ulteriormente elevato di tolto: L. 8.000.000 per le ipotesi aggiunto: lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo commatolto: , di L. 10.000.000 aggiunto: e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di tolto: L. 6.000.000 per le ipotesi aggiunto: lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 tolto: gennaio aggiunto: luglio 1977, non abbiano ottenuto tolto: la emissione aggiunto: l'emissione del decreto di concessione del contributo. L'aumento di cui al comma precedente e' … gia' iniziata la ricostruzione, limitatamente alla parte di contributo liquidata o da liquidare posteriormente tolto: ali 1 gennaio 1977 aggiunto: al 1 luglio 1976, anche a prescindere dalle perizie effettuate, nonche' per l'esecuzione ai prezzi correnti dei lavori indispensabili per il completamento e la funzionalita' delle unita' immobiliari, ancorche' non previsti nel progetto originario. Gli aumenti di cui ai precedenti commi sono concessi nei limiti degli stanziamenti di cui al secondo comma, lettera a), del precedente articolo 1.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-06-08;306~art2 · fonte del testo