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Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.23
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 agosto 1984, n.462
2La L. 13 agosto 1984, n.462 ha disposto (con l'art.25 comma 1) che:" L'attivita' e il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone terremotate del Belice, di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1985."
D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46
3Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n.46 (in G.U. 1/3/1986, n.50) ha disposto (con l'art.1 comma 4) che:" L'attivita' ed il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987."
Testo in vigore dal 2 marzo 1986 al 1 marzo 1988
