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Il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, istituito con l'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' ulteriormente prorogato fino a quando non sara' provveduto alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici e comunque non oltre il 31 dicembre 1983. Per gli oneri di carattere generale necessari al funzionamento dell'Ispettorato generale e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983. Ad integrazione di quanto disposto con il quarto comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il capo dell'Ispettorato generale potra' emettere anticipazioni complessive a favore dei sindaci i quali provvederanno di volta in volta mediante mandati nominativi.
Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 17 agosto 1984
