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Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985. L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 30 dicembre 1985, n.791, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986, n. 46 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "L'attivita' ed il funzionamento dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 di cui all'articolo 17 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nonche' i benefici di cui all'articolo 24 della medesima legge, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1987."

Testo in vigore dal 2 marzo 1986 al 1 marzo 1988

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art24 · fonte su Normattiva