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Il termine di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, concernente le esenzioni dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa, gia' prorogato con l'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1985. L'esenzione di cui all'articolo 16 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, si intende riferita anche alle tasse di concessione comunale istituite con l'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Il termine di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 474, e' prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 16 marzo 1981 al 2 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1981-03-07;64~art24 · fonte su Normattiva