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La norma di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, ha valore per le domande, provvedimenti e tutti gli atti comunque diretti a raggiungere le finalita' della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dai soggetti danti causa. Le disposizioni agevolative contemplate nel secondo comma dell'articolo 5 della legge 8 giugno 1978, n. 306, continuano ad applicarsi a tutte le imprese che si insediano, indipendentemente dall'epoca, nelle aree di cui all'articolo 19-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, inserito nella stessa con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successivamente modificato dall'articolo 11 della legge 19 dicembre 1973, n. 837. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, sono assoggettati all'aliquota IVA fissata con l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891. Le unita' immobiliari ad uso di abitazione, ricostruite ai sensi e con le provvidenze della legislazione speciale per il Vajont, godono della esenzione prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni e integrazioni.

Testo in vigore dal 18 maggio 1983 al 1 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;190~art5 · fonte su Normattiva