Art. 5 — Termini e modalità dei collaudi
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La collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo' prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori. Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta' dell'amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Se il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell'articolo 48, primo comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti, giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora approvato il collaudo o il certificato di regolare esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti, una volta che l'amministrazione le abbia notificato il provvedimento che risolve le controversie in sede amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le controversie in corso d'opera.
Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000
