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Oltre che nei modi previsti dalle norme vigenti, la cauzione provvisoria, da presentare per la partecipazione alle gare e alle trattative private per l'affidamento dell'esecuzione di lavori pubblici, puo' essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. In caso di appalto concorso il deposito cauzionale provvisorio e' fissato, secondo le circostanze, nella misura tra l'1 per cento e il 3 per cento dell'importo dell'appalto. Nel caso di costituzione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa non si fa luogo a miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Testo in vigore dal 16 dicembre 1981 al 13 maggio 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-12-10;741~art6 · fonte del testo