Art. 9 — Offerte in aumento
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((Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara. Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 584, non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilita' di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara)).
Testo in vigore dal 3 novembre 1984 al 13 maggio 2000
