[1]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore puo' direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

[2]Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale puo' disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

[3]I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 aprile 1949, n. 165

2

La L. 23 aprile 1949, n. 165, ha disposto (con l'art, 10, comma 1) che "Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37".

Testo vigente dal 18 maggio 1949

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 maggio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 20 giugno 1930 al 18 maggio 1949.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 aprile 1949, n. 165

    La L. 23 aprile 1949, n. 165, ha disposto (con l'art, 10, comma 1) che "Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;755~art6 · fonte del testo