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Sui provvedimenti di competenza degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, previsti nell'art. 6 della legge 2 giugno 1930, n. 755, e relativi alla concessione, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi statali per opere di miglioramento fondiario, le attribuzioni di riscontro, attualmente esercitate dalla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dalla Corte dei conti, sono delegate agli Uffici di ragioneria e a quelli distaccati della Corte dei conti, funzionanti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche a termini dei decreti legislativi 18 gennaio 1945, n. 16, 14 giugno 1945, n. 355 e 27 giugno 1946, n. 37.

Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008

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