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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della concessione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, compresi i lavori di ripristino delle opere danneggiate o distrutte per eventi bellici, quando la concessione sia assentita a consorzi di bonifica, enti di colonizzazione a/o, comunque, enti forniti di personalita' giuridica pubblica, ha facolta' di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione. La somma anticipata sara' recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i sette decimi dell'importo di concessione, quando i lavori sono a totale carico dello Stato, e i sei decimi quando essi sono a carico promiscuo dello Stato e dei proprietari. Le suddette disposizioni si applicano anche alle concessioni il cui assentimento sia, demandato, da disposizioni concernenti determinati territori, ad autorita' diverse da quelle del Governo nazionale.
Testo in vigore dal 3 maggio 1949 al 22 dicembre 2008
