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[1]I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di eta', sono, d'autorita', nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.
[2]Il Ministro per la guerra puo' esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1940 al 27 giugno 1945
