Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I sottufficiali ed i militari di truppa, in congedo illimitato, di qualsiasi arma, corpo o servizio, i quali siano o vengano a trovarsi in possesso dei titoli di studio prescritti dall'articolo 26 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 596 del 14 marzo 1938-XVI, e non abbiano compiuto il 55° anno di eta', sono, d'autorita', nominati sottotenenti di complemento nei servizi sanitario e veterinario, senza essere sottoposti ad esami od esperimenti.

[2]Il Ministro per la guerra puo' esentare da tale nomina coloro che chiedono di essere invece nominati sottotenenti di complemento in un'arma o nel corpo automobilistico e si trovino nelle condizioni stabilite per la nomina a sottotenente in detta arma o corpo. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorita', in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

Testo in vigore dal 27 giugno 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 giugno 1945

Confronto con la versione in vigore dal 7 dicembre 1940 al 27 giugno 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in deroga agli articoli 4 e 5 della legge 14 ottobre 1940, n. 1633, i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio delle professioni di medico, farmacista e veterinario rilasciati dalle competenti autorita', in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, sono validi, in luogo dei regolari diplomi di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 14 ottobre 1940, n. 1633, per la nomina ad ufficiale di complemento nei servizi sanitario e veterinario.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-10-14;1633~art4 · fonte del testo