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A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, e' stabilito nella misura annua di lire 150 milioni.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 15 ottobre 1946

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urn:nir:stato:legge:1941-02-11;59~art6 · fonte del testo