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A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, e' stabilito nella misura annua di lire 150 milioni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' stabilito in L. 400.000.000, per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento relativo alla assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".
Testo in vigore dal 15 ottobre 1946 al 15 aprile 1948
