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A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, e' stabilito nella misura annua di lire 150 milioni. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128

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Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' stabilito in L. 400.000.000, per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento relativo alla assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".

D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 181

2

Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 181 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' stabilito in L. 2.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".

L. 30 ottobre 1948, n. 1271

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La L. 30 ottobre 1948, n. 1271 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".

L. 1 aprile 1949, n. 121

4

La L. 1 aprile 1949, n. 121, nel modificare l'art. 18, comma 1 della L. 30 ottobre 1948, n. 1271, ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, e' elevata a lire 4.000.000.000".

L. 10 agosto 1950, n. 693

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La L. 10 agosto 1950, n. 693, nel modificare l'art. 18, comma 1 della L. 30 ottobre 1948, n. 1271, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della legge 1 aprile 1949, n. 121, e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire".

Testo in vigore dal 23 settembre 1950 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 settembre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1949 al 23 settembre 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 agosto 1950, n. 693

    La L. 10 agosto 1950, n. 693, nel modificare l'art. 18, comma 1 della L. 30 ottobre 1948, n. 1271, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La sovvenzione per l'esercizio 1948-49 a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 18 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, ed all'art. 7 della legge 1 aprile 1949, n. 121, e' ulteriormente elevata a 7.000.000.000 di lire".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-02-11;59~art6 · fonte del testo