Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1948 al 27 aprile 1949. Leggi il testo vigente →
A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, e' stabilito nella misura annua di lire 150 milioni. 1 2 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 128 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' stabilito in L. 400.000.000, per l'esercizio finanziario 1946-47, lo stanziamento relativo alla assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".
D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 181
2Il D.Lgs. 25 marzo 1948, n. 181 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "E' stabilito in L. 2.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia, di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".
L. 30 ottobre 1948, n. 1271
3La L. 30 ottobre 1948, n. 1271 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Per l'esercizio finanziario 1948-49 e' stabilito in lire 2.500.000.000 lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternita' e dell'infanzia di cui all'art. 6 della legge 11 febbraio 1941, n. 59".
Testo in vigore dal 15 novembre 1948 al 27 aprile 1949
