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[1]Al testo della legge di guerra, approvato con il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • 1)Il n. 1 dell'art. 3 e' modificato come segue:

[2]«Colui che, al momento dell'applicazione della legge stessa, possiede la nazionalita' dello Stato nemico, ancorche' possieda in pari tempo la nazionalita' di altro Stato estero».

  • 2)L'art. 7 e' sostituito dal seguente:

[3]«Con decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, puo' essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalita' nemica siano applicate a persone o a determinate categorie di persone che, sebbene non comprese fra quelle indicate nell'art. 3 di questa legge, abbiano o abbiano avuto la nazionalita' dello Stato nemico.

[4]«Con provvedimento del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, puo' essere ordinato che le disposizioni concernenti le persone di nazionalita' nemica non siano applicate a persone o a determinate categorie di persone fra quelle indicate negli articoli 3 e 5».

  • 3)All'art. 13 e' aggiunto il seguente comma:

[5]«La disposizione del comma precedente si applica anche relativamente agli enti, comandi, reparti e servizi delle Forze armate dello Stato di cui sia stata ordinata la mobilitazione o comunque la destinazione ad operazioni di guerra».

  • 4)Il n. 5 dell'art. 159 e' modificato come segue:

[6]«5) Gli esplosivi, i materiali e i prodotti per la guerra chimica o batteriologica»;

  • 5)L'art. 207 e' modificato come segue:

[7]«(Trattamento dell'equipaggio e dei passeggeri di navi nemiche trattenute, che si trovano nei porti dello Stato all'inizio della guerra).

[8]«L'equipaggio e i passeggeri delle navi indicate nell'articolo 149 sono lasciati liberi, salve le esposizioni del titolo V relative al trattamento dei sudditi nemici».

  • 6)L'art. 218 e' modificato come segue:

[9]«Il Tribunale delle prede e' istituito con decreto Reale, emanato su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia.

[10]«Il Tribunale e' presieduto da un presidente e composto di due magistrati di grado 3° o 4°, di un consigliere di Stato, di un ufficiale ammiraglio della Regia marina, del direttore generale della Marina mercantile e del ragioniere generale dello Stato.

[11]«Sono nomionati uno o piu' supplenti fra i Magistrati o funzionari delle categorie suindicate e delle rispettive amministrazioni, di grado non inferiore al 6°.

[12]«Presso il Tribunale e' nominato, fra i magistrati militari,un commissario del Re con uno o piu' sostituti.

[13]«Le funzioni di segreteria sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello o da un segretario di sezione del Consiglio di Stato.

[14]«Con il decreto Reale che istituisce il Tribunale delle prede, si provvede anche a stabilire la sede del Tribunale stesso e l'Amministrazione dello Stato cui fanno carico le relative spese di funzionamento».

  • 7)All'art. 323 e' aggiunto il seguente comma;

[15]«Fino a tanto che non siano costituiti gli speciali organi giurisdizionali preveduti dal secondo comma e' ammesso per la decisione delle controversie ivi indicate, ricorso all'autorita' competente. Se e' competente l'autorita' giudiziaria, l'azione deve essere promossa, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data della pubblicazione o comunicazione all'interessato del provvedimento che si vuole impugnare, o comunque dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza».

  • 8)Il secondo comma dell'art. 360 e' modificato come segue:

[16]«L'applicazione delle disposizioni dei capi VII e VIII del titolo II, puo' essere estesa, con decreto Reale agli appartenenti a milizie o a corpi volontari che operino a favore dello Stato italiano e che possiedano tutti i requisiti stabiliti dall'art. 25 ».

[17]All'art. 362 sono aggiunti i seguenti commi:

[18]«I decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, qualora debbano avere effetto nell'Africa Italiana o nei Possedimenti italiani sono emanati rispettivamente di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana e con quello per gli affari esteri.

[19]«Analogamente provvedesi per i decreti, o altri atti di competenza degli altri Ministeri, con i quali disponga, contestualmente, per il Regno, per l'Africa Italiana e per i Possedimenti italiani.

[20]«Per i decreti o altri atti che debbano avere effetto soltanto nell'Africa Italiana o soltanto nei Possedimenti italiani, provvedono i Ministri rispettivamente per l'Africa Italiana o per gli affari esteri di concerto,ove occorra, con gli altri Ministri interessati».

Testo in vigore dal 30 gennaio 1941 al 18 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1940-12-16;1902~art2 · fonte del testo