Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 297 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nel primo concorso per posti di ufficiale che sara' indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, un'aliquota non superiore al venticinque per cento dei posti messi a concorso e' riservata ai coadiutori o reggenti di agenzia, gia' gerenti o supplenti con contratto a tempo indeterminato presso ricevitorie classificate agenzie ai sensi dell'art. 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, i quali dal 1° ottobre 1952 abbiano prestato servizio anche non continuativo come coadiutore o reggente di agenzia per almeno tre anni. Per l'ammissione al concorso dei predetti coadiutori e reggenti si prescinde dal limite di eta' e dal titolo di studio. Nel concorso di cui al precedente comma il limite massimo di eta' per partecipare al concorso stesso e' elevato a quaranta anni per gli ex titolari, gerenti e supplenti di ricevitoria, i quali dopo il 1 luglio 1941 e anteriormente al 1 ottobre 1952, abbiano prestato per almeno due anni complessivamente effettivo, e lodevole servizio quale titolare, gerente o supplente di ricevitoria. Tale limite e' ulteriormente elevato a favore del predetto personale, di tanti anni di servizio quanti sono quelli prestati nel periodo considerato oltre i quattro anni; in ogni caso il limite massimo non puo' superare i quarantacinque anni. Tale beneficio si applica, anche al personale non in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' non cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni. Per gli aumenti dei detti limiti di eta' e' considerato equiparato al servizio di ufficiale, per non piu' di dieci anni, il servizio di ruolo in qualunque tempo prestato alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal quale non si sia cessato per motivi disciplinari, e per il quale non sia dovuta la pensione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art15 · fonte del testo