Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 52 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In relazione alla modifica apportata dalla presente legge all'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nei confronti dei coadiutori gia' nominati all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, si prescinde dal possesso del prescritto titolo di studio limitatamente al rapporto gia' instaurato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art18 · fonte del testo