Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
Articolo abrogato dalla l. 2 maggio 1963, n. 307.
Abrogato dal 13 aprile 1963
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 1958 al 13 aprile 1963. 143 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'art. 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e' inserito il seguente: Art. 29-bis. - "Al recapito dei telegrammi e degli espressi i direttori e i reggenti di ufficio locale, i titolari e i reggenti di agenzia provvedono con prestatori d'opera autonomi di volta in volta incaricati e pagati ad opera nella misura e con le modalita' previste dal regolamento. Negli uffici locali o agenzie nei quali i telegrammi ed espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento, l'Amministrazione puo' provvedere al recapito a mezzo di apposito incaricato in base a contratto di diritto privato con un corrispettivo rappresentato dal prodotto del compenso di cui al precedente comma per il numero degli oggetti recapitati. Tale corrispettivo non puo' essere, in ogni caso, inferiore a quello risultante dal recapito di seicento oggetti".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 MAGGIO 1963, N. 307
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art2 · fonte del testo