Corte di cassazione · Massimario

Costituzione della Repubblica

Voce 063 della classificazione del Massimario

76 massime, da pronunce dall’8 gennaio 2025 al 18 aprile 2026

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Massime della Corte di cassazione

Dalla 51ª alla 76ª delle 76 massime di questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19661/2025

    Straniero (condizione dello)

    Procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale - Ordinanza ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Giudizio di appello - Produzione di nuovi documenti fino all’udienza di p.c. - Ammissibilità - Fondamento.

    Nei giudizi aventi oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, assoggettati al rito sommario di cognizione ex art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 142 del 2015, è ammessa la produzione di nuovi documenti in appello, se ritenuti indispensabili, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, poiché il procedimento, pur mutuando dal modello ordinario del giudizio d'appello alcune peculiarità, quali l'applicabilità dell'art. 348 c.p.c., si articola in modo deformalizzato, purché non sia alterato il pieno rispetto del contraddittorio.

    Rv. 675235-01Rassegna di luglio 2025, p. 56Art. 702-quater c.p.c. · Art. 10 cost. · Art. 111 cost. · Art. 348 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19672/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione complementare - Precedente penale - Automatismo ostativo - Esclusione - Pericolosità sociale del richiedente - Valutazione in concreto e all’attualità - Necessità - Fattispecie.

    In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).

    Rv. 675236-01Rassegna di luglio 2025, p. 54Art. 4 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18542/2025

    Straniero (condizione dello)

    Permesso di soggiorno - Obbligo del Questore di valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare - Violazione - Deducibilità innanzi al giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

    Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno, la violazione da parte del Questore dell'obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale o complementare, anche se questa non è stata specificamente richiesta, previsto dall'art. 19, comma 1.2., d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis" alle domande proposte prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, può essere fatta valere dinanzi al giudice ordinario, il quale è investito del giudizio sulla sussistenza dei presupposti del diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, non degradabile ad interesse legittimo, dovendo garantire l'Amministrazione una valutazione completa della posizione del richiedente, non limitata al tipo di permesso formalmente richiesto.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 675227-01Rassegna di luglio 2025, p. 43Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18551/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione speciale - Regime successivo alle modifiche dell'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286 del 1998, introdotte dal d.l. n. 20 del 2023 - Autonoma rilevanza della tutela della vita privata e familiare dello straniero - Esclusione - Persistenza dell'obbligo del rispetto del sistema di tutela dei diritti fondamentali - Sussistenza - Valutazione giudiziale - Criteri.

    In tema di immigrazione, sebbene l'art.19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, non riconosca più autonoma e diretta rilevanza alla tutela della vita privata e familiare del cittadino straniero ai fini del riconoscimento della protezione speciale, tuttavia l'interprete, in attuazione dell'art. 8 CEDU, deve sempre riscontrare il rispetto dei criteri di valutazione elaborati dalla giurisprudenza sovranazionale, largamente sovrapponibili a quelli previsti dalla precedente formulazione della norma, ma soggetti alla flessibile mediazione giudiziale, già fatti propri dalla giurisprudenza nazionale di legittimità, in tema di tutela dei diritti fondamentali di matrice costituzionale e convenzionale, secondo l'espressa disposizione dettata dall'art.5, comma 6, del d.lgs. 286 del 1998.

    Rv. 675462-01Rassegna di luglio 2025, p. 47Art. 5 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18427/2025

    Straniero (condizione dello)

    Revoca dello status di rifugiato - Motivazione per relationem a documento secretato - Conoscibilità del contenuto del documento - Modalità - Procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007 - Omessa attivazione - Conseguenze.

    In materia di revoca dello status di rifugiato, qualora il provvedimento sia motivato per relationem a un altro atto o documento amministrativo al quale sia stata apposta la "classifica di segretezza", la conoscibilità di quest'ultimo è assicurata in contraddittorio, a fini difensivi e per l'esercizio del controllo giurisdizionale, attraverso il procedimento ex art. 42, comma 8, l. n. 124 del 2007, con la conseguenza la motivazione deve ritenersi legittima anche in caso di omessa attivazione del predetto procedimento.

    Rv. 674911-01Rassegna di luglio 2025, p. 39Art. 24 l. 241/1990 · Art. 42 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segretoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18427/2025

    Straniero (condizione dello)

    Status di rifugiato - Revoca per pericolosità sociale - Interpretazione del requisito della pericolosità - Criteri - Relativo sindacato giurisdizionale - Contenuto.

    In tema di revoca dello status di rifugiato per pericolosità sociale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 12, comma 1, lett. b) e 13, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 251 del 2007, è consentito allo Stato membro revocare, cessare o rifiutare di rinnovare il predetto status non solo in presenza di un pericolo reale e attuale, ma anche di un pericolo potenziale, in quanto l'autorità amministrativa deve disporre di un margine di discrezionalità per decidere se le considerazioni attinenti alla sicurezza nazionale dello Stato membro giustifichino la detta revoca; ne consegue che spetta al giudice dell'impugnazione ex art.35-bis d.lgs. n. 25 del 2008, senza sovrapposizioni alla valutazione discrezionale compiuta dall'autorità amministrativa competente, il controllo di proporzionalità e di adeguatezza nella vicenda concreta, alla luce del bilanciamento tra esigenze di sicurezza dello Stato e diritto soggettivo all'ottenimento dello status di rifugiato.

    Rv. 674911-02Rassegna di luglio 2025, p. 40Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17256/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Convalida dell'accompagnamento coattivo - Impugnazione del provvedimento di rigetto con istanza cautelare - Sospensione dell'efficacia esecutiva sino alla decisione - Fondamento.

    La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

    Rv. 674910-01Rassegna di giugno 2025, p. 33Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16531/2025

    Straniero (condizione dello)

    Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - Nulla osta del giudice penale - Mancanza - Vizio deducibile dallo straniero - Esclusione - Fondamento.

    Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

    Rv. 674902-01Rassegna di giugno 2025, p. 25Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 17 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16581/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.

    Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)- bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 674903-01Rassegna di giugno 2025, p. 25Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15773/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - Giudizio di rinvio - Sindacato sull’esercizio della clausola discrezionale di cui all’art.17 del predetto Regolamento - Contenuto - Possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - Sussistenza.

    Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

    Rv. 674812-01Rassegna di giugno 2025, p. 16Art. 10 cost. · Art. 394 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14318/2025

    Straniero (condizione dello)

    Procedimenti in materia di protezione internazionale - Credibilità soggettiva del richiedente - Valutazione negativa - Incidenza sulle domande volte ad ottenere il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Sussistenza - Incidenza sulle domande di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 251 del 2007 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

    Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente esclude la necessità di un approfondimento istruttorio officioso esclusivamente ai fini del riscontro dei presupposti prescritti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria nelle ipotesi previste all'art. 14, lett. a) e b), del d.lgs. n. 251 del 2007, mentre non incide sulla verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) della stessa disposizione, in quanto la valutazione da svolgere per questa forma di protezione internazionale è incentrata sull'accertamento officioso della situazione generale esistente nell'area di provenienza del cittadino straniero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, sulla base del mero giudizio d'inattendibilità espresso in ordine alla vicenda personale riferita dal ricorrente e senza procedere all'acquisizione d'informazioni relativamente alla situazione in atto nel suo Paese di origine, aveva ritenuto infondato il timore, prospettato dal ricorrente, di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, ad una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona, per effetto di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato nel Borno State, in Nigeria).

    Rv. 674836-01Rassegna di aprile 2025, p. 86Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14340/2025

    Straniero (condizione dello)

    Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

    Il riesame del trattenimento della persona straniera in attesa dell'attuazione del provvedimento di espulsione, pur in assenza di un procedimento ad hoc, deve essere effettuato con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio, previste nel diritto interno dagli artt. 24 e 111 Cost. e - a livello euro unitario - dagli artt. 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dovendosi infatti ritenere che le amministrazioni degli Stati membri abbiano l'obbligo di rispettare i diritti di difesa dei destinatari di decisioni che incidono in modo rilevante sui loro interessi, ogniqualvolta si debbano adottare provvedimenti che rientrano nella sfera d'applicazione del diritto dell'Unione. (Nella specie, la S.C. ha cassato, senza rinvio, la decisione del Giudice di pace che, nell'udienza di discussione dell'istanza di proroga del trattenimento, non aveva verificato se vi fosse stata una regolare nomina di difensore di fiducia e se questi fosse stato tempestivamente avvisato).

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 674576-02Rassegna di aprile 2025, p. 85Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14340/2025

    Straniero (condizione dello)

    Riesame del trattenimento dello straniero in attesa di espulsione - Istanza di allontanamento - Esigenze di salute dello straniero - Valutazione da parte del giudice - Necessità.

    Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 674576-03Rassegna di aprile 2025, p. 84Art. 32 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13151/2025

    Straniero (condizione dello)

    Decreto di espulsione - Successiva proposizione di domanda di protezione internazionale - Effetti - Sopravvenuta invalidità del decreto - Esclusione - Sospensione dell'efficacia - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

    In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l'adozione del decreto di espulsione del medesimo, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l'efficacia, con la conseguenza che il giudice di pace, adito a norma dell'art. 13, comma 8, del d.lgs. n. 286 del 1998, non può, in ragione della proposizione della menzionata domanda, pronunciarne l'annullamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza del giudice di pace, che aveva respinto il ricorso proposto contro il decreto di espulsione, emesso 21 aprile 2023, dopo che il ricorrente era già stato attinto da altro provvedimento di espulsione, divenuto definitivo nel 2022, in seguito al quale lo stesso aveva presentato domanda di protezione internazionale).

    Rv. 674832-01Rassegna di aprile 2025, p. 75Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13148/2025

    Straniero (condizione dello)

    Permesso di soggiorno ex art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 30 del 2007 - Vivenza a carico di cittadino UE - Attestazione del Sindaco del Comune del Paese di provenienza - Prova - Esclusione.

    In tema di permesso di ingresso e soggiorno a favore di familiare del cittadino dell'Unione europea, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2007, il requisito della "vivenza a carico" non è provato dall'attestazione da parte del Sindaco del Comune del Paese di provenienza, in assenza di una prova certa di rimesse in denaro continuative nel tempo che dimostrino il mantenimento del familiare, in modo strutturato e continuativo.

    Rv. 674725-01Rassegna di aprile 2025, p. 74Art. 10 cost. · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13037/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Unità Dublino - Decisione di trasferimento del richiedente asilo - Colloquio personale ex art. 5 Reg.

    UE n. 604 del 2013 - Omissione - Conseguenze - Fattispecie. Nell'ambito di una prima domanda di protezione internazionale e di una procedura di presa in carico, così come nell'ambito di una procedura di ripresa in carico, l'amministrazione è tenuta a svolgere, "di persona", il colloquio, ex art. 5 del Reg. UE n. 604 del 2013, con la finalità di acquisire direttamente dal richiedente tutte le informazioni potenzialmente idonee a impedire l'applicazione del criterio generale di competenza previsto dal regolamento di Dublino; ne consegue che, nel caso in cui il colloquio personale sia mancato o non sia stato svolto nelle modalità garantistiche previste dal regolamento, la decisione di trasferimento deve essere annullata, salvo che, nel procedimento giurisdizionale, il giudice non abbia proceduto all'audizione personale del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Tribunale che, in presenza di un verbale del colloquio che si esauriva nella mera compilazione del modulo nella parte delle generalità del ricorrente, aveva rigettato il ricorso avverso la decisione di trasferimento, perché il richiedente non aveva adempiuto all'onere di anticipare la rilevanza delle proprie allegazioni, quale condizione per accedere all'audizione).

    Rv. 674723-01Rassegna di aprile 2025, p. 71Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12741/2025

    Straniero (condizione dello)

    Provvedimento di espulsione - Irreperibilità di un traduttore della lingua dello straniero - Onere prova - Riparto - Accertamento del giudice - Contenuto.

    In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.

    Rv. 674500-01Rassegna di aprile 2025, p. 68Art. 24 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12450/2025

    Straniero (condizione dello)

    Carta di soggiorno per motivi familiari - Diniego di aggiornamento da parte della P.A. dei dati ivi indicati - Domanda dello straniero diretta ad accertare il diritto soggettivo a un titolo di soggiorno permanente - Ammissibilità - Assoggettamento della domanda a termini processuali di decadenza - Insussistenza.

    In materia di carta di soggiorno per o di permesso di soggiorno per motivi familiari, la domanda giudiziale proposta dal familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, avente a oggetto non già l'impugnazione del provvedimento amministrativo di diniego dell'istanza di "aggiornamento" della carta di soggiorno, ma l'accertamento del diritto soggettivo all'ottenimento da parte del medesimo di un titolo di soggiorno permanente, ai sensi degli artt. da 14 a 17 del d.lgs. n. 30 del 2007 o, in via subordinata, di un permesso di soggiorno ex art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, non è soggetta a termini processuali di decadenza, non previsti né dall'art.16, né dall'art.20 del d.lgs. n. 150 del 2011.

    Rv. 674499-01Rassegna di aprile 2025, p. 66Art. 30 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12085/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Impugnazione del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg.

    (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Valutazione del giudice dello Stato membro richiedente - Limiti. In tema di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, il giudice dello Stato richiedente, pur non potendo valutare il rischio di refoulement indiretto derivante dalle politiche di rimpatrio del paese richiesto, né fondare la decisione su una diversa valutazione dei requisiti di riconoscimento della protezione internazionale (salva la acclarata sussistenza di carenze nel sistema di asilo e di accoglienza), può valutare il mancato esame, da parte dell'Autorità Dublino, della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione nazionale, potendo questo configurare rifiuto tacito di esercitare la clausola discrezionale, ex art. 17 reg. UE n. 604 del 2013, purché i fatti posti a fondamento risultino allegati dal ricorrente o emergano nel corso del procedimento.

    Rv. 674541-01Rassegna di aprile 2025, p. 60Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12085/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Cassazione del provvedimento di annullamento del trasferimento - Clausola discrezionale ex art. 17 del reg.

    (UE) n. 604 del 2013 (cd. Regolamento Dublino III) - Giudizio di rinvio - Verifiche - Limiti. Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, fondato sul rischio di refoulement indiretto, il giudice nazionale deve verificare se, in base alle allegazioni contenute nel ricorso, ai documenti prodotti, integrati dai fatti acquisiti nella decisione oggetto d'impugnazione e da ulteriori fatti, sopravvenuti o in precedenza non emersi, allegati o acquisiti in sede di giudizio di rinvio, il rifiuto anche tacito di avvalersi della clausola discrezionale ex art. 17 del reg. n. 604 del 2013 possa considerarsi illegittimo per violazione del diritto al riconoscimento della protezione complementare nazionale, che ha consistenza di diritto umano fondamentale, essendo fondata sul diritto d'asilo, di cui all'art. 10, comma 3, Cost., di cui costituisce una delle forme di attuazione.

    Rv. 674541-02Rassegna di aprile 2025, p. 61Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11392/2025

    Straniero (condizione dello)

    Straniero richiedente protezione internazionale ex art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 142 del 2015 - Condizioni - Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno - Applicabilità - Fattispecie.

    Il principio in forza del quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 142 del 2015, è richiedente protezione internazionale non solo il cittadino straniero che ha presentato domanda di protezione internazionale, ma anche colui che ha solo manifestato la volontà di chiedere tale protezione, si applica anche nel caso in cui la domanda di protezione si sostanzia in una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del Giudice di pace che, decidendo sull'impugnazione di un decreto di espulsione, aveva rigettato il ricorso proposto dal cittadino straniero, omettendo di considerare che il ricorrente già in precedenza aveva manifestato la volontà di presentare domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione).

    Rv. 674497-01Rassegna di aprile 2025, p. 54Art. 10 cost. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11395/2025

    Straniero (condizione dello)

    Trattenimento dello straniero presso il CPR - Prima proroga e proroghe successive - Valutazione del giudice - Differenze - Fattispecie.

    In tema di trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri, il giudice è tenuto ad un giudizio di congruità da rapportare, nel caso della prima proroga, alla gravità delle difficoltà incontrate per la preparazione del rimpatrio e, nel caso delle proroghe successive, ad un attività già diligentemente espletata, ma non portata a termine per fatto non imputabile all'Amministrazione bensì a terzi, con un accertamento necessariamente più rigoroso sulla necessità del trattenimento, in considerazione del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso. (Fattispecie relativa alla richiesta di prima proroga chiesta dall'Amministrazione, in ragione della necessità di attendere il rilascio del lasciapassare e la disponibilità di un vettore per il rimpatrio del cittadino straniero trattenuto).

    Rv. 674498-01Rassegna di aprile 2025, p. 53Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1483/2025

    Straniero (condizione dello)

    Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Onere della prova - Riparto - Valutazione del giudice - Contenuto.

    In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato; al fine di detto controllo è onere dell'amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluti come tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 673594-01Rassegna di gennaio 2025, p. 29Art. 10 cost. · Art. 13 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2697 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1323/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Rito camerale sui generis - Fissazione udienza per l'ascolto del richiedente e produzione documenti - Revoca ordinanza senza fissazione altra udienza - Decisione c.d.

    "a sorpresa" - Lesione del contraddittorio. In tema di protezione internazionale, nel procedimento ex art. 35 bis del d.lgs. n. 25 del 2008, che disciplina un rito camerale peculiare o sui generis, nel quale non sempre è accolto un modello procedimentale "non partecipato", la revoca improvvisa dell'ordinanza di rinvio ad altra udienza, fissata per l'ascolto del richiedente asilo e per il deposito di documentazione, seguita da immediata decisione, comporta una compressione del diritto di difesa del ricorrente, che non può così dispiegare la propria attività difensiva finale, ed una lesione del principio del contraddittorio.

    Rv. 673592-01Rassegna di gennaio 2025, p. 28Art. 737 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 935/2025

    Straniero (condizione dello)

    Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 (cd.

    Regolamento Dublino III) - Interpretazione dei principi affermati dalla CGUE nella sentenza del 30/11/2023 - Valutazione del rischio di violazione del principio di non refoulement da parte del giudice di altro Stato membro - Limiti. Nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo, ex art. 27 del Regolamento UE n. 604 del 2013, nonché ex art. 3 del d.lgs. n. 25 del 2008 ed ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento (o in conseguenza di questo) verso tale Stato membro sulla base di divergenze relative all'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

    Rv. 673420-01Rassegna di gennaio 2025, p. 4Art. 10 cost.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 382/2025

    Straniero (condizione dello)

    Espulsione del cittadino straniero - Trattenimento presso il CPR - Convalida o proroga - Controllo dei presupposti di legittimità - Oneri probatori - Riparto - Conseguenze.

    In tema di procedimento per la convalida o la proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CPR, l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato, tenuto conto che grava sull'amministrazione l'onere di dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre l'interessato è tenuto a documentare le proprie deduzioni di manifesta illegittimità della stessa.

    Classificata anche sotto: Ordine e sicurezza pubblica

    Rv. 673605-01Rassegna di gennaio 2025, p. 20Art. 13 cost. · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroDove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia