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Istituti o enti di credito9 massime
Credito fondiario1 massima
Massime della Corte di cassazione
10 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.
Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9191/2026
Istituti o enti di credito › Altre aziende di credito
Cessione di crediti in massa ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015 - Azione di recupero del cessionario - Licenza ex art. 115 TULPS - Necessità - Esclusione - Requisito di validità della cessione - Esclusione.
In tema di cessione di crediti in blocco, ex artt. 58 e 106 T.U.B. e 2, comma 2, lett. b), D.M. n. 53 del 2015, il cessionario che agisce per il recupero del credito ceduto, essendone divenuto pieno ed esclusivo titolare, non è tenuto a possedere la licenza per il recupero crediti per conto terzi, di cui all'art. 115 TULPS, la quale, peraltro, non integra un requisito di validità dell'operazione, che resta disciplinata dalle norme del diritto privato, con la conseguenza che la sua mancanza al momento del trasferimento non ne determina la nullità.
Istituti o enti di credito › Altre aziende di credito › Vigilanza e controllo
Sanzioni amministrative irrogate dalla Consob - Soggetti con funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo dell’istituto bancario intermediario - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto.
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob, coloro i quali rivestono funzioni di amministrazione, direzione o controllo degli istituti bancari sono investiti di un generale dovere di agire informati sulla gestione della società ai sensi dell'art. 2381 c.c. e di obblighi particolarmente incisivi di impedire possibili violazioni, in virtù dei regolamenti e delle circolari delle autorità competenti in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio.
Istituti o enti di credito › Altre aziende di credito
Cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Trasferimento delle passività al cessionario - Presupposti - Deroga e prevalenza rispetto alla norma di cui all'art. 2560 c.c. - Sussistenza - Clausole di limitazione della responsabilità del cessionario - Nullità.
In tema di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, il trasferimento delle passività al cessionario si verifica in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa, e non come mera aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, così derogando all'art. 2560 c.c., su cui prevale in virtù del principio di specialità, trattandosi di disciplina strumentale rispetto alla tutela degli interessi dei creditori della parte cedente, tanto da comportare la nullità della clausola con la quale le parti prevedano la limitazione della responsabilità del cessionario.
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Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell’art. 2358 c.c.- Inclusione nella cessione.
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 sono inclusi nella cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo i crediti restitutori derivanti dalla nullità di contratti di mutuo per violazione dell'art. 2358 c.c.
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Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Tutela dei crediti in sede ordinaria - Limiti.
In caso di liquidazione coatta amministrativa bancaria, qualsiasi credito nei confronti dell'impresa posta in liquidazione deve essere fatto valere ex art. 83, comma 3, t.u.b. in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice ordinario può conoscerne solo in un momento successivo, in caso di opposizioni o impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità o, se proposta, di improseguibilità in via ordinaria che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, con conseguente preclusione di forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endoconcorsuale.
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Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 – Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri.
In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.
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Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti vantati dagli azionisti delle predette banche - Esclusione - Ragioni.
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti delle predette società bancarie sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., sia in base alla previsione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto d.l., sia in forza di espressa previsione del contratto di cessione medesimo.
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Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Applicabilità dell’art. 2560 c.c. - Esclusione - Ragioni.
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.
Istituti o enti di credito › Altre aziende di credito › Vigilanza e controllo
Autorità di garanzia - Equiparazione agli organi di giustizia - Esclusione - Procedimento sanzionatorio ex l. n. 262 del 2005 - Riconducibilità al modello del processo - Esclusione - Sanzioni inflitte dalla Banca d'Italia - Natura penale - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Le autorità indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità (quali la libertà del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla l. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice, e le sanzioni applicate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 195 T.U.F. non hanno natura penale, con la conseguenza che non è violato l'art. 6, par. 1, della CEDU, ben potendo l'incolpato esercitare tutti i suoi diritti di difesa nella successiva eventuale fase di opposizione, ove si realizza un pieno sindacato giurisdizionale, fino al vaglio di legittimità.(Nella specie, la S.C. ha affermato che le sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 144 TUB per carenza nell'organizzazione e nei controlli interni non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle irrogate dalla Consob ai sensi dell'articolo 187-ter TUF per manipolazione del mercato, sicché non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a quest'ultimo e non pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dell'art. 6 CEDU).
Mutuo fondiario - Conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di frazionabilità - Condizione ostativa - Conoscenza della nullità.
In tema di mutuo fondiario, in caso di inapplicabilità dell'indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 33719 del 2022, risulta ostativa alla conversione del negozio dichiarato nullo per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR (attualmente l'ottanta per cento del valore dei beni ipotecati, secondo la delibera del 22 aprile 1995), ai sensi dell'art. 1424 c.c., la conoscenza che le parti abbiano della nullità virtuale del negozio, piuttosto che del mero superamento del predetto limite di finanziabilità.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.
Articoli più citati
Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.
Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia