Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11937/2026
Rendiconto - Funzione - Istanza di rendiconto - Interpretazione in senso ampio - Necessità di una ulteriore domanda volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.
Classificata anche sotto: Prova civile
Rv. 677933-01Rassegna di marzo 2026, p. 186Art. 723 c.c. · Art. 1111 c.c.Dove leggere la sentenza