Corte di cassazione · Massimario

Divisione

Voce 071 della classificazione del Massimario

19 massime, da pronunce dal 3 gennaio 2025 al 30 aprile 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

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Massime della Corte di cassazione

19 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11937/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità

    Rendiconto - Funzione - Istanza di rendiconto - Interpretazione in senso ampio - Necessità di una ulteriore domanda volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria - Irrilevanza - Fondamento.

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti

    In tema di divisione ereditaria, il rendiconto è strumentale alla formazione dello stato attivo della massa ereditaria oggetto della domanda di divisione e la necessità dell'istanza di rendiconto va intesa in senso ampio, ossia come comprensiva di qualsiasi istanza con la quale si siano fatti valere debiti e crediti dipendenti della comunione, non risultando necessaria a tal fine una domanda ulteriore volta alla liquidazione del credito sulla massa ereditaria con il sistema dei prelevamenti, o con l'incremento della quota, essendo l'imputazione il modo normale di regolamento dei debiti dipendenti dalla comunione e dovendo a tanto provvedere il giudice della divisione in modo autonomo.

    Classificata anche sotto: Prova civile

    Rv. 677933-01Rassegna di marzo 2026, p. 186Art. 723 c.c. · Art. 1111 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7679/2026

    Divisione ereditaria

    Domanda in primo grado di divisione dell’eredità in base alla legge - Proposizione, nel giudizio di appello, di domanda di divisione dell’eredità sulla base di un testamento olografo - Domanda nuova - Esclusione - Ammissibilità di tale domanda - Fondamento - Conseguenze.

    In tema di divisione ereditaria, una volta proposta in primo grado la relativa domanda sulla base della prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed è, pertanto, ammissibile anche in appello quella diretta a ottenere la medesima divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato e prodotto in giudizio da una parte, anche se non istituita erede nella scheda testamentaria, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia e la sua deduzione non altera comunque gli elementi essenziali del petitum, relativo ai beni ereditari da dividere, e della causa petendi, fondata sull'esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione mortis causa; è, dunque, possibile la richiamata modifica della domanda di divisione, in quanto le diverse modalità di delazione dell'eredità configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione ereditaria esse non costituiscono una domanda, cosicché la parte può sempre adattarle alle evenienze e alle sopravvenienze di causa.

    Rv. 677496-01Rassegna di marzo 2026, p. 146Art. 457 c.c. · Art. 602 c.c. · Art. 713 c.c. · Art. 345 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 5742/2026

    Divisione ereditaria

    Causa di divisione - Ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Condizioni e limiti.

    Nelle cause di divisione, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile esclusivamente per le spese processuali di difesa, che non gravano sulla massa e vanno regolate secondo il principio della soccombenza, sempre che ricorrano le condizioni di reddito previste ex lege, da valutarsi tenendo conto anche del valore della quota di comproprietà, salvo contestazioni sull'entità di essa, nel qual caso si considera la sola parte non contestata.

    Classificata anche sotto: Patrocinio statale

    Rv. 677465-01Rassegna di marzo 2026, p. 124Art. 713 c.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1616/2026

    Divisione ereditaria › Impugnazione › Rescissione per lesione › Atti diversi dalla divisione › Transazione

    Divisione ereditaria suppletoria ex l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - Atto di assunzione del maso - Transazione stragiudiziale tra gli eredi - Applicabilità - Fondamento.

    L'istituto della divisione ereditaria suppletoria, di cui all'art. 29 della l.p. Bolzano n. 17 del 2001 - il quale prevede che, se l'assuntore del maso chiuso, che lo ha rilevato al valore reddituale capitalizzato, lo venda a terzi al valore di mercato entro un determinato lasso di tempo, e quindi ne tragga profitto a scapito degli altri coeredi, questi hanno diritto ad una divisione suppletiva di quel maso, dovuta al vantaggio conseguito dall'assuntore - si applica anche laddove l'assunzione trovi la sua fonte in un atto di transazione stragiudiziale tra gli eredi, trattandosi di disciplina non speciale o derogatoria, ma diretta a regolare una fattispecie non prevista dalla divisione ordinaria.

    Classificata anche sotto: Trentino-alto adige

    Rv. 677574-01Rassegna di gennaio 2026, p. 80Art. 713 c.c. · Art. 1965 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1553/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti › Collazione d'immobili

    Donazione - Imputazione del valore - Facoltà solo del discendente donatario nella collazione - Applicabilità al donatario soccombente all'esito dell'azione di riduzione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, commi 2 e 3, c.c..

    Classificata anche sotto: Successioni "mortis causa" › Successione necessaria

    Rv. 676741-01Rassegna di gennaio 2026, p. 56Art. 747 c.c. · Art. 750 c.c. · Art. 560 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1486/2026

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario › Ripartizione tra gli eredi

    Crediti del de cuius - Comunione ereditaria - Configurabilità - Conseguenze - Art. 1304 c.c. - Applicabilità - Litisconsorzio necessario tra gli eredi - Esclusione - Fattispecie.

    I crediti del de cuius entrano a far parte della comunione ereditaria, con la conseguenza che ciascun coerede può agire in giudizio per far valere l'intero credito comune o soltanto la propria quota, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri, e, in forza del disposto dell'art. 1304 c.c., può singolarmente stipulare con la controparte una transazione, di cui ogni altro coerede - concreditore è libero di profittare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a seguito della transazione intervenuta tra il debitore e uno dei coeredi creditori, aveva dichiarato cessata la materia del contendere rispetto al coerede che aveva transatto e, in difetto di adesione dell'altro, aveva deciso la controversia riguardo a quest'ultimo con riferimento all'intero credito).

    Rv. 677672-01Rassegna di gennaio 2026, p. 75Art. 727 c.c. · Art. 757 c.c. · Art. 1295 c.c. · Art. 1304 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34323/2025

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti › Esclusioni

    Dispensa tacita da collazione operata in un successivo testamento riferita ad una donazione di beni dotali - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di successione ereditaria, la dispensa dalla collazione dei beni dotali può essere stabilita con il successivo testamento del donante e con formulazione implicita nelle disposizioni testamentarie, purché dal loro prudente esame emerga, in modo univoco, la volontà del de cuius di dispensare la donazione dei beni. (Nella specie, la S.C. ha affermato esservi dispensa implicita nella disposizione con la quale il testatore stabiliva un legato in favore del figlio giustificando questa scelta con la volontà di riequilibrare il rapporto con le altre figlie, già da lui dotate).

    Rv. 677542-01Rassegna di dicembre 2025, p. 81Art. 737 c.c. · Art. 56 Riforma del diritto di famigliaDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 34215/2025

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali

    Divisione in natura di immobili comodamente divisibili - Costituzione giudiziale di asservimenti - Natura - Limiti - Conseguenze.

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Diritto ai beni in natura

    Ove sia disposta la divisione in natura di beni immobili comodamente divisibili, la costituzione giudiziale di asservimenti costituisce concretizzazione del potere del giudice di procedere alla formazione delle porzioni, che trova unico limite nel divieto di imporre servitù, pesi e limitazioni eccessive, cosicché per la formazione delle porzioni e per l'imposizione delle servitù strumentali allo scioglimento della comunione, non occorre domanda ulteriore rispetto a quella di divisione.

    Rv. 677438-01Rassegna di dicembre 2025, p. 78Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26996/2025

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Formazione dello stato attivo dell'eredità › Collazione ed imputazione › Resa dei conti › Oggetto

    Domanda di divisione - Idoneità ad interrompere il corso dell'usucapione - Fondamento.

    L'atto di citazione introduttivo di un giudizio di divisione è idoneo ad interrompere il corso dell'usucapione essendo volto alla conservazione del patrimonio ereditario.

    Classificata anche sotto: Possesso

    Rv. 676038-01Rassegna di ottobre 2025, p. 51Art. 1158 c.c. · Art. 1164 c.c. · Art. 2943 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 25244/2025

    Divisione ereditaria › Operazioni divisionali › Stima › Formazione delle porzioni

    Criteri - Caratteristiche oggettive degli immobili da dividere - Aspetti strutturali e funzionali - Dovere del giudice di attenersi ad essi - Sussistenza - Caratteristiche soggettive - Rilevanza - Esclusione - Limiti.

    In sede di scioglimento della comunione, il giudice di merito, ai fini della formazione delle porzioni corrispondenti alle quote ideali spettanti a ciascun condividente, deve tener conto esclusivamente delle caratteristiche oggettive degli immobili dividendi, ossia degli aspetti strutturali e di quelli funzionali, ma non anche di quelle soggettive, quali l'attuale destinazione del bene impressa dalle parti o la conflittualità esistente tra le stesse, che possono, invece, rilevare nella sola fase successiva dell'attribuzione delle porzioni, in luogo del sorteggio in caso di quote uguali.

    Rv. 676026-01Rassegna di settembre 2025, p. 37Art. 718 c.c. · Art. 720 c.c. · Art. 726 c.c. · Art. 727 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia