Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11593/2026
Successore a titolo particolare, ex art. 111, terzo comma, c.p.c. - Terzo in senso proprio - Differenza - Poteri - Domande nuove nei confronti dell’attore e del convenuto dante causa - Esclusione - Fattispecie in tema del diritto del condomino a rimuovere la situazione di violazione del bene comune da parte del dante causa.
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che interviene nel processo a norma dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è terzo in senso proprio e sostanziale e, a differenza di quest'ultimo - che ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine per la fissazione del thema decidendum - non assume una posizione distinta, bensì la stessa posizione del proprio dante causa: ne consegue che egli non può proporre domande nuove, neppure a titolo di garanzia impropria ovvero in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire. (Nella specie, la S.C., in un giudizio in cui i proprietari di un'unità immobiliare in condominio, dopo aver convenuto altri condomini al fine di far valere i propri diritti su un vano condominiale, avevano chiamato in causa l'acquirente dell'unità immobiliare già nella titolarità dei convenuti, ha escluso per il compratore la possibilità di proporre nello stesso giudizio la domanda nuova di evizione, estranea all'ormai definita posizione processuale dei propri danti causa).
Rv. 677928-01Rassegna di marzo 2026, p. 183Art. 111 c.p.c. · Art. 1483 c.c. · Art. 1485 c.c.Dove leggere la sentenza