Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Notariato

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai

Sottovoce della voce 112 nella classificazione del Massimario

13 massime, da pronunce dal 15 aprile 2025 al 25 marzo 2026

Massime della Corte di cassazione

13 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7105/2026

    Processo disciplinare

    Co.re.di. - Collegio giudicante - Mancato adeguamento alle direttive sulle modalità di composizione - Partecipazione del notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice - Invalidità della decisione - Esclusione - Fondamento.

    In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, il mancato adeguamento alle direttive ex art. 151, l. n. 89 del 1913, come modificato dal d.lgs. n. 249 del 2006, sulle modalità di composizione del collegio giudicante della commissione amministrativa distrettuale di disciplina dei notai, non determina l'invalidità della decisione cui abbia concorso un notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice, le cui garanzie sono assicurate dagli istituti della ricusazione e dell'astensione e dalla organizzazione complessiva degli organi disciplinari.

    Rv. 677512-01Rassegna di marzo 2026, p. 140Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026

    Fattispecie disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, n. 1 legge notarile - Violazione artt. 47 e 48 l. n. 89 del 1913 e 603, comma 2, c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

    L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).

    Rv. 677445-02Rassegna di febbraio 2026, p. 45Art. 603 c.c. · Art. 1418 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1239/2026

    Illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. c) della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Utilizzo di procacciatori di clienti - Condizioni - Procacciatore parte del contratto stipulato dal notaio - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.

    Ai fini dell'illecito disciplinare dell'utilizzo di procacciatori di clienti di cui all'art. 147, comma 1, lett. c), della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile), sono indispensabili sia l'opera del terzo che indirizzi un consistente numero di clienti al professionista sia un atteggiamento attivo del notaio, essendo tale situazione idonea di per sè a turbare il corretto esercizio della funzione pubblica notarile in quanto altera il momento della libera scelta del professionista da parte dei potenziali clienti, senza necessità che vi sia la prova del danno effettivamente subito dagli altri notai né che il procacciatore sia estraneo al contratto, in quanto il termine "terzo", utilizzato nella disposizione, attiene esclusivamente alla posizione del procacciatore rispetto al notaio stesso. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'appello che, nel rigettare il reclamo proposto dal notaio avverso la decisione resa dalla Commissione Regionale di Disciplina su istanza del Consiglio Notarile, si era limitata a sottolineare la rilevanza del ruolo preponderante della banca nell'erogazione dei mutui e l'imponente quantità di atti stipulati presso le sedi della stessa).

    Rv. 677546-01Rassegna di gennaio 2026, p. 54Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34320/2025

    Disciplinare notarile - Dispensa per rinuncia alle funzioni ex art. 31 legge notarile - Precedente il passaggio in giudicato della pronuncia che applica la sanzione - Superamento del limite di età - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Sussistenza.

    La dispensa per rinuncia, ex art. 31 della l. n. 89 del 1913, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare e dopo il superamento da parte del notaio del limite di età dei 65 anni, comporta la cessazione della materia del contendere, stante la definitiva cessazione dallo status di notaio, e l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa.

    Rv. 677434-01Rassegna di dicembre 2025, p. 80Art. 100 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27162/2025

    Processo disciplinare

    Danni da illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile - Domanda risarcitoria - Proponibilità in autonomo giudizio - Esclusione - Proposizione in seno al giudizio di impugnazione della sanzione - Necessità - Fattispecie.

    La domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni patiti in conseguenza dell'esecuzione di una sanzione disciplinare notarile non può essere proposta in un giudizio distinto da quello relativo all'impugnazione della stessa, dovendo essere azionata in quest'ultimo ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.. (Nella specie, la S.C., in un caso in cui la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività per un anno era stata successivamente ridotta a sei mesi in sede di reclamo ex art. 158 l. not., ha dichiarato inammissibile la domanda, formulata dal notaio interessato in un distinto processo, volta al risarcimento dei danni derivatigli dalla subitanea esecuzione della sanzione da parte del Consiglio notarile, in pendenza del termine per il reclamo suddetto e senza attendere l'esito del relativo giudizio)

    Classificata anche sotto: Spese giudiziali civili

    Rv. 676814-01Rassegna di ottobre 2025, p. 83Art. 96 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26290/2025

    Riferimenti e dichiarazioni in materia catastale nell'atto notarile - A pena di nullità - Sussistenza - Atto soggetto a conferma - Violazione dell'art. 28 legge notarile - Sussistenza - Conseguenze in ambito sanzionatorio.

    In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.

    Rv. 676710-01Rassegna di settembre 2025, p. 45Art. 29 Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari · Art. 1418 c.c. · Art. 1419 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22573/2025

    Processo disciplinare

    Fase amministrativa - Termini - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Prescrizione di inizio senza indugio del procedimento (art. 153 l. n. 89 del 1919) - Adeguatezza del tempo di promovimento - Obbligo di accertamento del giudice - Necessità - Incidenza sulla validità della misura disciplinare - Esclusione.

    In tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di espressa qualificazione di perentorietà, cosicché deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere "senza indugio", preveda la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva; ne deriva che l'espressione "senza indugio" richiede al giudice di accertare se il tempo impiegato all'uopo sia adeguato in relazione all'esigenza di celerità richiesta, giacché la pendenza della fase delle indagini può produrre pregiudizi indiretti sulla vita e sull'attività del notaio, oltre a rendere più difficile approntare un'adeguata difesa, ma non incide sulla validità della misura, in quanto il potere disciplinare si consuma solo col decorso del termine di prescrizione dell'illecito.

    Rv. 676234-01Rassegna di luglio 2025, p. 170Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20650/2025

    Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni

    Elemento soggettivo - Dolo o colpa - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza - Condizioni - Incolpevolezza dell'errore - Necessità.

    Anche in tema di responsabilità disciplinare notarile è applicabile il principio secondo cui l'illecito deve risultare ascrivibile all'autore del fatto (almeno) a titolo di colpa, cosicché l'errore sulla liceità del fatto deve reputarsi rilevante e scriminante, ove risulti incolpevole, dovendosi, tuttavia, desumere il profilo di non colpevolezza dell'errore stesso da elementi positivi (quali un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell'autorità giudiziaria) idonei a indurre il professionista all'illecito contestato e non ovviabili con l'uso dell'ordinaria diligenza.

    Rv. 675965-01Rassegna di luglio 2025, p. 150Art. 42 c.p.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20650/2025

    Processo disciplinare

    Fase amministrativa - Termini - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

    In tema di responsabilità disciplinare dei notai, i termini della fase amministrativa del procedimento sono ordinatori, in mancanza di una espressa qualificazione di perentorietà, per cui deve escludersi che l'art. 153, comma 2, della l. n. 89 del 1913, nello stabilire che l'organo dotato d'iniziativa debba procedere "senza indugio", comporti la decadenza o l'estinzione dell'azione intempestiva.

    Rv. 675965-02Rassegna di luglio 2025, p. 149Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 19109/2025

    Divieto di stipula di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 122 del 2005 - Ambito applicativo - Finalità - Permuta avente a oggetto un immobile futuro - Inclusione - Fattispecie.

    Il divieto di stipula di cui all'art.8 del d.lgs. n. 122 del 2005 si applica a tutti gli atti traslativi della proprietà, sia con effetti immediati che differiti, posti in essere dal costruttore a favore di una persona fisica e aventi ad oggetto un immobile da costruire che sia gravato da ipoteca o pignoramento, stante la finalità di tutela dell'acquirente dal rischio di inadempienze del costruttore e dal pericolo di veder sottoporre l'immobile acquistato a procedure di esecuzione immobiliare o concorsuali; vi rientrano pertanto anche i contratti di permuta che abbiano ad oggetto un immobile futuro, il cui acquisto si produce quando il bene viene ad esistenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale del Notaio rogante il quale, in un contratto di permuta di un terreno con due appartamenti da costruire e contestuale stipula di finanziamento da parte del costruttore - atto quest'ultimo al quale aveva partecipato il proprietario del terreno permutato, nonché acquirente dell'immobile erigendo, nella qualità di terzo datore di ipoteca - non aveva proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote, così esponendo il compratore alla garanzia reale per l'intero debito contratto dal costruttore).

    Rv. 675682-01Rassegna di luglio 2025, p. 123Art. 1472 c.c. · Art. 1552 c.c. · Art. 1555 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia