Corte di cassazione · Massimario

Notariato

Voce 112 della classificazione del Massimario

22 massime classificate sotto la voce (13 nelle pagine delle sottovoci), da pronunce dal 9 gennaio 2025 al 25 marzo 2026

Sottovoci

Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notaile più recenti

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7105/2026 · 25 marzo 2026Co.re.di. - Collegio giudicante - Mancato adeguamento alle direttive sulle modalità di composizione - Partecipazione del notaio proveniente dal medesimo distretto del notaio sub iudice - Invalidità della decisione - Esclusione - Fondamento.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 2648/2026 · 6 febbraio 2026Fattispecie disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, n. 1 legge notarile - Violazione artt. 47 e 48 l. n. 89 del 1913 e 603, comma 2, c.c. - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1239/2026 · 20 gennaio 2026Illecito di cui all'art. 147, comma 1, lett. c) della l. n. 89 del 1913 (cd. legge notarile) - Utilizzo di procacciatori di clienti - Condizioni - Procacciatore parte del contratto stipulato dal notaio - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 34320/2025 · 28 dicembre 2025Disciplinare notarile - Dispensa per rinuncia alle funzioni ex art. 31 legge notarile - Precedente il passaggio in giudicato della pronuncia che applica la sanzione - Superamento del limite di età - Cessazione della materia del contendere - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Sussistenza.
  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27162/2025 · 10 ottobre 2025Danni da illegittima esecuzione di sanzione disciplinare notarile - Domanda risarcitoria - Proponibilità in autonomo giudizio - Esclusione - Proposizione in seno al giudizio di impugnazione della sanzione - Necessità - Fattispecie.

Massime della Corte di cassazione

Le 9 massime che non stanno nelle pagine delle sottovoci, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2342/2026

    Responsabilità professionale

    Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.

    Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.

    Rv. 677801-01Rassegna di febbraio 2026, p. 68Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1603/2026

    Responsabilità professionale

    Compravendita di immobile privo di abitabilità - Responsabilità del notaio - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di destinazione d'uso.

    Il notaio incaricato della stipula di un atto di compravendita immobiliare risponde dei danni patiti dall'acquirente a causa dell'assenza nell'immobile dei requisiti per il rilascio del certificato di abitabilità, a nulla rilevando che la mancanza di quei requisiti potesse essere agevolmente accertata dall'acquirente stesso, quando non sia dimostrato che il professionista abbia informato il cliente di tale situazione e delle sue possibili conseguenze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del notaio nonostante questi avesse omesso di informare l'acquirente circa la reale destinazione d'uso - di deposito invece che di civile abitazione - dell'immobile compravenduto e della conseguente mancanza di abitabilità).

    Classificata anche sotto: Vendita

    Rv. 677549-01Rassegna di gennaio 2026, p. 79Art. 1175 c.c. · Art. 1375 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 24 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Certificazione del diritto all’uso legale di un titolo nobiliare - Responsabilità disciplinare - Sussistenza - Fondamento.

    Incorre nella sanzione disciplinare di cui all'art. 147, lett. a), l. n. 89 del 1913, il notaio che certifica in un proprio atto il diritto all'uso legale di un titolo nobiliare, in quanto la XIV disp. trans Cost. esclude in maniera assoluta ogni rilevanza giuridica dei predetti titoli, siccome incompatibili con la forma repubblicana, e, pertanto, qualsivoglia ancorché innominata ipotesi di un loro legittimo uso, essendo consentita dal secondo comma della predetta disposizione, da interpretarsi quale norma di chiusura, la sola "cognomizzazione", ovvero l'aggiunta al nome del predicato di titoli esistenti prima del 28 ottobre 1922, in funzione esclusiva di toponimo.

    Classificata anche sotto: Personalità (diritti della)

    Rv. 675303-01Rassegna di luglio 2025, p. 122Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Illecito disciplinare notarile - Compenso inferiore ai minimi tabellari o gratuità della prestazione - Rilevanza ai fini della sussistenza dell’illecito di tipo concorrenziale - Esclusione - Fondamento.

    Non incorre in responsabilità disciplinare il notaio che percepisce per la propria attività professionale compensi inferiori ai minimi tariffari, ovvero che svolge la prestazione in maniera gratuita, atteso che tali condotte non costituiscono ipotesi di illecito concorrenziale ex art. 147, lett. c), l.n. 89 del 1913, come specificate dall'art. 4 del d.P.R. n. 137 del 2012. Di riflesso, la rilevanza di tale condotta, non altrimenti qualificata dalla presenza di circostanze fattuali ulteriori, non può essere ricondotta alla lett. a) del medesimo articolo, in virtù del generico richiamo alla compromissione della dignità e reputazione o del decoro e prestigio della classe notarile.

    Rv. 675303-02Rassegna di luglio 2025, p. 121Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18740/2025

    Responsabilità professionale

    Redazione di atti di conferma ai fini della validità dell’atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46 d.P.R. n. 380 del 2001 - Responsabilità - Sussistenza - Fondamento.

    Incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi della lett. a) dell'art. 147, l. n. 89 del 1913, il notaio che redige atti di conferma ai fini della validità dell'atto non previsti dagli artt. 40, l. n. 47 del 1985 e 46, d.P.R. n. 380 del 2001, poiché ingenera nell'utente medio un'ingiusta opinione negativa sulla pregressa attività del diverso o dello stesso notaio che quell'atto aveva rogato.

    Rv. 675303-03Rassegna di luglio 2025, p. 119Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie · Art. 46 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15676/2025

    Responsabilità professionale

    Compravendita immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Colpa del notaio - Errore scusabile - Presupposti - Fattispecie.

    Va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione).

    Rv. 675345-01Rassegna di giugno 2025, p. 82Art. 1218 c.c. · Art. 2678 c.c. · Art. 2679 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10481/2025

    Responsabilità professionale

    Trasferimento di immobile usucapito, pur in assenza di preventivo accertamento giudiziale - Validità - Illecito ex art. 147 della l. n. 89 del 1913 e artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico - Obblighi di chiarezza e completezza del contenuto dell'atto - Sussistenza - Fattispecie.

    La validità del trasferimento di un immobile usucapito, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale, non esclude la configurabilità a carico del notaio di un illecito alla luce del combinato disposto dell'art. 147 della l. n. 89 del 1913 e degli artt. 50, lett. b) e 14, lett. b) del codice deontologico, quanto al rispetto degli obblighi di chiarezza e di completezza nel contenuto dell'atto rogato, dal quale devono normalmente risultare le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza della corte d'appello, con la quale era stato confermato il provvedimento sanzionatorio nei confronti di un notaio, sottrattosi all'obbligo di informare il donatario del fatto che, non essendo il donante in possesso di un titolo di acquisto certo e verificabile, la donazione era sottoposta al rischio di un eventuale esercizio dell'azione di rivendica da parte dell'effettivo proprietario del bene).

    Rv. 674750-01Rassegna di aprile 2025, p. 113Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 756/2025

    Atto pubblico notarile › Processo di formazione › Accertamenti personali

    Atto pubblico - Accertamento dell’identità personale delle parti - Conoscenza diretta da parte di due fidefacenti - Necessità che siano anche testimoni - Esclusione.

    Ai fini dell'accertamento dell'identità personale delle parti di un atto pubblico, il notaio può avvalersi dei cosiddetti fidefacenti, di cui all'art. 49, comma 2, della l. n. 83 del 1913 (l.notarile), e, cioè, di persone che hanno conoscenza diretta dei comparenti e che non necessariamente devono ricoprire anche il ruolo di testimoni dell'atto medesimo.

    Rv. 673652-01Rassegna di gennaio 2025, p. 79Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 486/2025

    Responsabilità professionale

    Notaio - Dovere di rogare un atto non affetto da nullità ma pregiudizievole per i terzi - Esclusione - Fattispecie.

    Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l'atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di "neminem laedere" e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).

    Rv. 673203-02Rassegna di gennaio 2025, p. 67Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da RatioLegis.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da RatioLegis. Le Rassegne raccolte sono 11, da gennaio 2025 a marzo 2026. Fonti e metodologia