Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2342/2026
Attività professionale del notaio - Dichiarazione del venditore di avvenuta estinzione del debito garantito da ipoteca - Accettazione dell'acquirente - Assenza di veridicità della dichiarazione - Responsabilità professionale - Esclusione - Ragioni.
Il notaio che inserisca nella redazione dell'atto pubblico di trasferimento immobiliare la dichiarazione della parte venditrice, accettata dall'acquirente, di estinzione del debito garantito da ipoteca sull'immobile, con impegno a provvedere alla cancellazione di quest'ultima a propria cura e spese, non risponde della mancata veridicità della dichiarazione, poiché non è tenuto ad alcuna attività accertativa a fronte di un'espressione del potere valutativo del contraente, al quale solo spetta apprezzare il rischio di quella operazione negoziale.
Rv. 677801-01Rassegna di febbraio 2026, p. 68Art. 1176 c.c. · Art. 1218 c.c.Dove leggere la sentenza