Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1999 al 15 gennaio 2000. Leggi il testo vigente →

Sono punite con l'arresto fino a giorni otto e con la ammenda da lire 500 a lire 2000 le persone dell'uno e dell'altro sesso:

  • 1)che in luogo pubblico od aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in modo scandaloso o molesto;3
  • 2)che seguono per via le persone, invitandole con atti o parole al libertinaggio.3 Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza. Le persone accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria. I verbali di contravvenzione saranno rimessi alla competente autorita', giudiziaria.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 giugno 1999, n. 205

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La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7,comma 1, lettera e)) la trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila.

Testo in vigore dal 13 luglio 1999 al 15 gennaio 2000

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1999

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1958 al 13 luglio 1999.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 giugno 1999, n. 205

    La L. 25 giugno 1999, n. 205 ha disposto (con l'art. 7,comma 1, lettera e)) la trasformazione in illeciti amministrativi delle contravvenzioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire duecentomila.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art5 · fonte del testo