Sulla quota dell'indennita' integrativa speciale di cui all'articolo 1 e' dovuto, a decorrere dal 1 dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo e' recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attivita' a decorrere dal 1 dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma e' trattenuta in sede di pagamento dell'indennita' di buonuscita. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1 dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1 dicembre 1994 sara' effettuato nel mese di gennaio 1995. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1 dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo e' determinato con riferimento alla quota dell'indennita' integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed e' trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennita' di buonuscita. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennita' integrativa speciale sara' computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1 dicembre 1994.

Testo vigente dal 5 febbraio 1994

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 87/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale; sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà a giustificazione della maggior base (60% dell'i.i.s.), rispetto a quella utile (48%), sulla quale opererebbe il prelievo contributivo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Non è, del resto, in relazione ai singoli elementi che confluiscono nella base di calcolo che va valutata la congruità della contribuzione, ma in relazione all'istituto (qui, l'indennità di buonuscita) che quei singoli elementi concorrono a determinare, attraverso una disciplina che tiene anche conto del principio di solidarietà: con ciò risultando escluso che l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata. Una volta riconosciuto, peraltro - come il rimettente riconosce -, che per tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 l'indennità di buonuscita è calcolata tenendo conto del 48% dell'i.i.s., è contraddittorio invocare l'art. 3 Cost. per arguirne che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – soggetti all'art. 36 della legge n. 829 del 1973 –, solo perché contribuirebbero con il 4% calcolato sul 60% dell'i.i.s., devono poter godere di un'indennità di buonuscita maggiorata rispetto agli altri lavoratori. Né la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe mai riguardare l'entità dell'indennità di buonuscita, ma soltanto, eventualmente, l'entità della contribuzione, e cioè una questione irrilevante nel giudizio a quo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 e degli articoli 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui comportano l'attribuzione, in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di i.i.s. nella sola misura del 48% (80% del 60%), benché sia previsto un prelievo contributivo sulla base dell'intero 60%. - In tema di pignorabilità dell’indennità integrativa speciale, citata la sentenza n. 115/1990. - In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993. - Sull'adeguatezza della legge n. 87 del 1994 rispetto a quanto dalla Corte reputato "non eludibile da parte del legislatore", citata la sentenza n. 103/1995. - Sulla manifesta infondatezza di questioni concernenti gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; e 4 della legge n. 87 del 1994, citate le ordinanze n. 207, n. 324, n. 468, n. 495/1995; n. 19 e n. 125/1996; n. 55/1997. - In tema di natura dell’indennità di fine rapporto, ricordata la sentenza n. 99/1993. - Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 470/2002. - Sui valori costituzionali di cui al parametro dell’art. 38 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 506/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/1997

    Questione infondata
    16 maggio 1997

    È infondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost. - dell'art. 2, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui sancisce che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita, in favore dei pubblici dipendenti, per effetto del computo dell'indennità integrativa speciale, non danno luogo alla corresponsione di interessi, ne' a rivalutazione monetaria. A seguito della sentenza n. 243 del 1993, l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio secondo la percentuale prevista dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994, comporta che solo con l'entrata in vigore di questa il relativo diritto è venuto concretamente ad esistenza, diventando certo, liquido ed esigibile. La legittimità della norma impugnata dipende dal riconoscimento suo carattere satisfattivo, correlato al grado di realizzazione delle aspettative nate dalla sentenza n. 243 del 1993, e valutato in rapporto alle scelte di politica economica necessarie al reperimento delle risorse finanziarie. red.: R. Foglia

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 55/1997

    Questione infondata
    28 febbraio 1997

    Questioni già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, avendo la Corte riconosciuto, sulla base di argomentazioni che vanno ribadite, la ragionevolezza della normativa censurata che, come tale, non incide sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore". - S. n. 103/1995; O. nn. 207/1995, 324/1995, 468/1995,495/1995, 19/1996 e 125/1996. Cfr., altresì, S. n. 243/1993. red.: A. M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;87~art2 · fonte su Normattiva