Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
'REFERENDUM' - GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITA' - IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - SOSTITUTO D'IMPOSTA - ABOLIZIONE - ABLAZIONE DELLE SOMME TRATTENUTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO A TITOLO D'IMPOSTA E DA COSTUI VERSATE NELLE CASSE DELL'ERARIO - IDENTICA RICHIESTA REFERENDARIA GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE DALLA CORTE CON SENTENZA N. 11/1995 - RICHIAMO ALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (CFR. SENTENZE NN. 364/1987, 128/1986 E 92/1972) - NATURA TRIBUTARIA DELLE DISPOSIZIONI OGGETTO DEL QUESITO REFERENDARIO - DESTINAZIONE DELLE SOMME IN QUESTIONE NELL'APPRESTAMENTO DEI MEZZI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLO STATO - INAMMISSIBILITA'.
E' inammissibile la richiesta del referendum popolare per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni - sul seguente quesito: <<Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, limitatamente all'art. 23 e all'art. 25, primo comma (I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del diciannove per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. La ritenuta e' elevata al venti per cento per le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12 del decreto stesso. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese.)?>> - in quanto - posto che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 d.P.R. n. 600 del 1973 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati per prestazioni sia di lavoro dipendente sia di lavoro autonomo, ancorche' non esercitate abitualmente ovvero rese a terzi o nell'interesse degli stessi (art. 25 comma 1), devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa, nella misura stabilita dalle stesse disposizioni - gli strumenti di attuazione della pretesa fiscale possono ritenersi parte integrante della normativa tributaria tenuto conto che la mancanza di una disciplina idonea a garantire l'applicazione del prelievo renderebbe inefficace il semplice apprestamento della struttura sostanziale del tributo; ed in quanto nella legge in questione e' ravvisabile natura tributaria anche sotto il profilo sostanziale, risultando sussistenti sia l'elemento della ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico, sia l'elemento della destinazione delle somme medesime all'apprestamento dei mezzi necessari al fabbisogno finanziario dello Stato. - S. nn. 92/1972, 26/1982, 128/1986, 364/1987, 63/1990, 11/1995. red.: S. Di Palma
sentenza 37/1997massima n. 23116 Riguarda ancheart. 25 Accertamento imposte sui redditi
B. TRIBUTI IN GENERE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE D'ACCONTO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA - RICHIESTA DI 'REFERENDUM' ABROGATIVO - RICHIESTA AVENTE AD OGGETTO NORME TRIBUTARIE, E COMUNQUE INSCINDIBILMENTE CONNESSE CON LEGGI TRIBUTARIE - INAMMISSIBILITA'.
La richiesta di 'referendum' per l'abrogazione delle ritenute d'acconto operate dai c.d. sostituti d'imposta va dichiarata inammissibile, in quanto ha ad oggetto una normativa che presenta entrambi gli elementi propri delle "leggi tributarie" (ablazione di somme trattenute a titolo d'imposta e successivamente versate nelle casse dell'erario; destinazione di esse ai bisogni finanziari dello Stato), e che comunque e' inscindibilmente connessa con l'imposta sul reddito, e di conseguenza, con le disposizioni legislative che la disciplinano. (Inammissibilita' della richiesta di 'referendum' per l'abrogazione del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e succ. mod., limitatamente agli artt. 23 e 25, comma primo). - v. massima precedente; sui limiti "impliciti" all'ammissibilita' del 'referendum' desumibili dall'art. 75, comma secondo, Cost., v. sent. n. 16/1978; sul sistema del sostituto d'imposta, v. sent. nn. 92/1972, 128/1986, 364/1987, nonche' ord. n. 330/1987. red.: L.I. rev.: S.P.
sentenza 11/1995massima n. 21248 Riguarda ancheart. 25 Accertamento imposte sui redditi
I.R.PE.F. (IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE) - DETRAZIONI D'IMPOSTA - DETRAZIONI FISSE PER FAMILIARI A CARICO - DETRAZIONI PER CONIUGE CONVIVENTE E CONIUGE SEPARATO - IMPUTAZIONE DI UNA QUOTA DI REDDITO A CIASCUN COMPONENTE DELL'IMPRESA FAMILIARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
In relazione alla obiettiva diversita` di situazioni, e` legittimo il differente trattamento impositivo disposto nei confronti del coniuge convivente (detrazione fissa) e del coniuge separato (detrazione nella misura effettiva); mentre l'imputazione di una quota del reddito a ciascun componente del nucleo familiare, nel caso di impresa familiare, corrisponde sia alle responsabilita` di ciascuno di essi sia al diverso rilievo dell'attivita` lavorativa prestata, che concorre proporzionalmente al conseguimento del profitto, diversamente dal lavoro casalingo, che influisce soltanto in via mediata sulla produzione del reddito. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 4, 5, 10 e 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, dell'art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sollevate in riferimento agli artt. 3, 29, 30, 31, 35, comma primo e 53 Cost.). - S.n. 76/1983
Riguarda ancheart. 5 d.P.R. 597/1973art. 15 d.P.R. 597/1973art. 10 d.P.R. 597/1973art. 4 d.P.R. 597/1973
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA R.M. - IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) -INDENNITA' DI BUONUSCITA EROGATE DALL'ENPAS E ALTRE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - TASSABILITA' - IUS SUPERVENIENS - RESTITUZIONE ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti gli atti ai giudici a quibus, affinche' riesaminino alla stregua della sopravvenuta legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), la rilevanza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 87, 89 e 140, ultimo comma, d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Testo unico delle leggi sulle imposte dirette), 12, 14 e 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), 23, comma secondo, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi) e 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 38, 53, 76 e 77 Cost. - sostenendosi sia la intassabilita' delle indennita' di buonuscita erogate dall'ENPAS e di altre consimili indennita' di fine rapporto (in quanto aventi carattere previdenziale e inidonee a costituire indice di capacita' contributiva e in quanto la legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, non consentirebbe di tassare tali indennita') sia la irragionevole differenza di trattamento fiscale rispetto alle indennita' percepite in relazione a contratti di assicurazione sulla vita, ai sussidi erogati dallo Stato e alle indennita' di fine rapporto erogate dall'INPS, nonche' la irragionevolezza dei criteri di tassazione. Infatti, la legge n. 482 del 1985 ha mutato, con effetto retroattivo, tutto il meccanismo di tassazione delle indennita' dovute per la cessazione dei rapporti di lavoro dipendente (artt. 1, 2, 4, 5 e 6).
sentenza 80/1986massima n. 12321 Riguarda ancheart. 87 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 89 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 140 Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette.art. 12 d.P.R. 597/1973art. 14 d.P.R. 597/1973art. 46 d.P.R. 597/1973e altri 1