Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposte sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) - Ritenute d'acconto sugli interessi e sui redditi di capitale - Esonero, in caso di assoggettamento a procedure concorsuali - Mancata previsione - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza, della retribuzione proporzionata e adeguata, nonché del principio della capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'esonero dall'obbligo delle ritenute fiscali sugli interessi maturati nelle procedure concorsuali. Invero, prescindendo dalla pur evidente erroneità delle premesse interpretative da cui muove il rimettente, l'ordinanza di rimessione difetta di motivazione sia sulla rilevanza della questione, in quanto è carente nella descrizione della fattispecie concreta, sia sulla non manifesta infondatezza, in quanto, per i parametri di cui agli artt. 36 e 53 Cost., è priva di motivazione, mentre, per il parametro di cui all'art. 3 Cost., ne contiene una oscura.
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi prodotti da conti correnti bancari e postali - Applicabilità nei confronti dei soggetti esclusi dall'IRPEG - Retroattiva estensione, con norma dichiaratamente interpretativa, ai rapporti sorti anteriormente al 1° luglio 1998 - Dedotta violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza ed equità, nonché dell'affidamento del contribuente - Lamentata surrettizia introduzione di un'imposizione nuova rispetto alla normativa applicabile ratione temporis - Questione sollevata sulla base dell'erroneo presupposto secondo cui la disposizione censurata non sarebbe una norma di interpretazione autentica - Manifesta infondatezza della questione.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sollevata in quanto, nel disporre che l'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 deve intendersi nel senso che la ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale si effettua "anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche", si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 23, 76, 77, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., avendo natura non interpretativa ma innovativa e retroattiva. Il rimettente muove dall'erronea premessa che gli enti pubblici, compresi i Comuni, che l'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 dichiara "non soggetti all'imposta" sul reddito delle persone giuridiche, siano da qualificare come soggetti esclusi dall'imposta e, pertanto non possano essere annoverati tra i "soggetti esenti", per i quali l'art. 26, nel testo in vigore sino al giugno 1998, dispone l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta. In realtà, il fatto che l'art. 88 abbia dichiarato tali enti "non soggetti all'imposta" con decorrenza dal 1 gennaio 1991, non comporta che essi debbano ritenersi esclusi dalla stessa: in base alla definizione di "esenzione" come "ipotesi di agevolazione concessa a soggetti che ordinariamente sarebbero sottoposti all'obbligazione tributaria" e non lo sono per specifiche ragioni agevolative, il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere non implausibile che il vigente art. 88 si possa interpretare nel senso che i Comuni, dal 1° gennaio 1991, sono "soggetti esenti" e non esclusi dall'imposta. Perciò il rimettente erra nel negare che tra le interpretazioni dell'art. 26 vigente anteriormente al 1° luglio 1998 vi possa essere quella secondo cui la ritenuta è applicabile ai Comuni in quanto soggetti "esenti" dall'IRPEG e la norma censurata, con interpretazione autentica, chiarisce che tali enti - siano essi considerati esenti o esclusi dall'imposta - vanno compresi fra quelli, "non soggetti all'imposta", nei cui confronti è applicabile la ritenuta. - V., citate, ordinanze n. 174/2001 e n. 313/2002. - Sul fatto che gli artt. 11 delle disp. prelim. al cod. civ. e 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 non hanno rango costituzionale v., citate, sentenza n. 376/1995 e ordinanza n. 216/2004. - Sulla naturale incidenza sui giudizi in corso delle norme interpretative v., citate, sentenze n. 376/2004, n. 26/2003 e n. 229/1999.
Riguarda ancheart. 14 legge 28/1999
Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenute sugli interessi maturati sui conti correnti bancari - Interpretazione autentica - Applicabilità, a titolo di imposta, anche nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche - Denunciata retroattività della norma con violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Questione già esaminata - Mancanza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza, trattandosi di questione già dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta stessa, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986. - V., l'ordinanza n. 174/2001, quale precedente richiamato.
Riguarda ancheart. 14 legge 28/1999
Imposte sui redditi - Agevolazioni tributarie - Ritenuta a titolo di imposta sugli interessi maturati su conti correnti bancari - Applicabilità anche ai soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche - Asserita lesione del principio di capacita' contributiva, con disparita' di trattamento rispetto alla generalità dei contribuenti - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto le ritenute operate dalle banche su interessi e proventi corrisposti ai titolari di conti e di depositi, atteggiandosi quali imposte sostitutive dell'IRPEG, non dovrebbero gravare su enti o persone giuridiche escluse dall'IRPEG. Infatti, posto che la esclusione o la esenzione da imposta non è sinonimo di assenza della capacità contributiva, il legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità non è tenuto ad estendere agevolazioni e benefici tributari a fattispecie prive della necessaria omogeneità, né è obbligato a mantenere il regime derogatorio, qualora mutino o siano diversamente valutate le condizioni per le quali il detto regime era stato disposto, purchè ciò avvenga nei limiti della non arbitrarietà e della ragionevolezza e nel rispetto dei principi costituzionali in materia. - Sul carattere eccezionale e derogatorio del regime della ritenuta a titolo di imposta, v. richiamata sentenza n. 272/1994. - Su esenzione tributaria e sussistenza della capacità contributiva v. richiamata sentenza n. 159/1985. M. F.
Riguarda ancheart. 14 legge 28/1999art. 12 d.lgs. 461/1997
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE DISCREZIONALI RIMESSE AL LEGISLATORE, PURCHE' NON IRRAGIONEVOLI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Il regime della ritenuta a titolo d'imposta, sostitutiva di Irpef ed Ilor, la quale si applica con aliquota proporzionale, unica, sul reddito cui si riferisce - che quindi non si cumula con gli altri redditi di cui lo stesso soggetto e' titolare - ha carattere derogatorio in un sistema d'imposizione diretta, fondata su imposte personali, e la scelta di tale regime, che si pone come eccezione alla regola generale (come tale non assumibile quale valido 'tertium comparationis', se non in presenza delle medesime ragioni giustificatrici del trattamento derogatorio), costituisce espressione di una discrezionalita' legislativa non censurabile, se non esercitata in modo palesemente irragionevole. Nella specie non e' irragionevole la scelta del legislatore di assoggettare a ritenuta a titolo di imposta i redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche e dalle societa' di persone (ma per queste ultime soltanto fino all'entrata in vigore dell'art. 32 d.l. n. 69 del 1989 conv. in l. n. 154 del 1989), escludendo invece tale regime, in favore di quello piu' gravoso della ritenuta d'acconto, per societa' di capitali ed enti, anche se non esercenti attivita' commerciali: cio' si desume dallo stesso confronto tra le suddette categorie di contribuenti, soggetti rispettivamente ad imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonche' dalla differente natura delle due imposte, Irpef ed Irpeg, ed infine dall'elevato numero di partite reddituali, spesso di importo esiguo, relativamente ai soli redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche, difficilmente colpibili anche in considerazione dell'anonimato dei percettori. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Su altre ipotesi di legittimo esercizio della discrezionalita' legislativa in materia tributaria, v. S. nn. 143/1992, 494/1991 nonche' O. nn. 113/1989, 28/1988 e 543/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che prevede per gli enti non commerciali ai fini dell'I.R.PE.G. una ritenuta a titolo di acconto sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari, in misura piu' gravosa rispetto a quanto stabilito, con il regime della ritenuta a titolo di imposta, per le persone fisiche e per le societa' di persone, non viola l'art. 53 Cost., poiche' tale precetto e' compiutamente realizzato attraverso il sistema della ritenuta di acconto, calcolata su di un reddito effettivamente percepito, e poi riferita all'imposta sul reddito complessivo del contribuente, ed e' effettivamente garantito, come gia' rilevato dalla Corte, sia sotto il profilo del concorso di ciascuno alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva, sia sotto quello della progressivita' dell'imposizione tributaria, cui invece - come gia' rilevato dalla Corte - non si ispira l'eccezionale regime della ritenuta a titolo di imposta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - Sui principi richiamati riguardo alla progressivita' dell'imposizione tributaria, v. S. n. 44/1992. red.: F.S. rev.: S.P.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUL REDDITO - REDDITO DA CAPITALE - INTERESSI DA OBBLIGAZIONI E DA TITOLI SIMILARI - PREVISIONE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, AI FINI DELL'I.R.PE.G., DI UNA RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO - APPLICABILITA' DEL PIU' FAVOREVOLE REGIME DELLA RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA SOLO PER LE PERSONE FISICHE E PER LE SOCIETA' DI PERSONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Dall'art. 9, secondo comma, della legge delega n. 825 del 1971 non si evince il criterio direttivo - come inesattamente ritenuto dal giudice 'a quo' - secondo cui si sarebbero dovuti assoggettare alle medesime modalita' di tassazione, in relazione alla percezione di redditi di capitale, sia le persone fisiche che gli enti non commerciali. Anzi, in conformita' del criterio direttivo di cui al n. 3 dello stesso art. 9, che prevede solo per i redditi delle persone fisiche derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali e da "obbligazioni e titoli similari" l'assoggettamento ad una ritenuta di imposta sostitutiva di Irpef ed Ilor, l'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ha quindi previsto la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi da obbligazioni e da titoli similari per le persone fisiche e per le societa' di persone, disponendo per gli enti non commerciali ai fini dell'I.r.pe.g. una ritenuta a titolo di acconto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 9, legge 9 ottobre 1971, n. 825 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). red.: F.S. rev.: S.P.