Art. 26

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((Le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni e titoli similari devono operare una ritenuta del 12.50 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti i possessori. La ritenuta non deve essere operata sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e dei titoli similari esenti da imposte sul reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601)). 29a L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito devono operare una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositanti ed ai correntisti. Non sono soggetti alla ritenuta gli interessi corrisposti dalla Banca d'Italia sui depositi e conti delle aziende ed istituti di credito ne gli interessi corrisposti da aziende e istituti di credito italiani o da filiali italiane di aziende e istituti di credito esteri ad aziende e istituti di credito con sede all'estero, esclusi quelli pagati a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, o a filiali estere di aziende e istituti di credito italiani. 9 Se gli interessi, premi e altri frutti di cui ai precedenti commi sono dovuti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato la ritenuta deve essere operata dal soggetto residente incaricato del pagamento con l'aliquota del trenta per cento sui redditi di cui al primo comma e con l'aliquota del quindici per cento su quelli di cui al secondo comma. Le ritenute previste nei precedenti commi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti delle persone fisiche e delle societa' ed associazioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono applicate a titolo di acconto di tal imposta:

  • 1)le ritenute relative alle somme di cui al primo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo;
  • 2)le ritenute relative alle somme di cui al secondo comma corrisposte alle societa' e agli enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti indicati alla lettera d) dello stesso articolo. Nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in ogni altro caso le ritenute sono applicate a titolo di imposta. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 devono operare una ritenuta del quindici per cento a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli contemplati nei commi precedenti e nell'art. 27. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la ritenuta e' applicata a titolo di imposta e deve essere operata anche sugli interessi che non costituiscono reddito di capitale ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

9

Il D.L. 23 dicembre 1977, n.936, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1978, n.38, ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "E' elevata dal 16 al 18 per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma, dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 gennaio 1978".

29a

con decorrenza dal 1 gennaio 1984

Il D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649, ha disposto (con l'art. 11, comma 2.1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 1984. Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 2.2) che "Per le obbligazioni e i titoli similari emessi anteriormente al 1 gennaio 1984 si applica, fino alla loro scadenza, la disciplina tributaria vigente alla data di emissione".

Testo vigente dal 1 dicembre 1983 al 14 marzo 1988 · versione 29 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Come è cambiato

26 versioni dal 1973

1973oggi
  1. 1 gennaio 2027oggiper 1 giornoin vigore
  2. 16 febbraio 20161 gennaio 2027per 11 anni
  3. 25 gennaio 201516 febbraio 2016per un anno
  4. 12 novembre 201425 gennaio 2015per 2 mesi
  5. 21 agosto 201412 novembre 2014per 3 mesi
  6. 24 giugno 201421 agosto 2014per un mese
  7. 12 agosto 201224 giugno 2014per un anno
  8. 25 marzo 201212 agosto 2012per 5 mesi
  9. 28 febbraio 201225 marzo 2012per 26 giorni
  10. 1 gennaio 201228 febbraio 2012per un mese
  11. 17 settembre 20111 gennaio 2012per 4 mesi
  12. 1 gennaio 200817 settembre 2011per 4 anni
  13. 1 gennaio 20071 gennaio 2008per un anno
  14. 15 gennaio 20001 gennaio 2007per 7 anni
  15. 9 marzo 199915 gennaio 2000per 10 mesi
  16. 1 luglio 19989 marzo 1999per 8 mesi
  17. 2 marzo 19971 luglio 1998per un anno
  18. 1 gennaio 19962 marzo 1997per un anno
  19. 1 gennaio 19951 gennaio 1996per un anno
  20. 10 novembre 19921 gennaio 1995per 2 anni
  21. 2 marzo 198910 novembre 1992per 4 anni
  22. 14 marzo 19882 marzo 1989per 12 mesi
  23. 1 dicembre 198314 marzo 1988per 4 anni
  24. 28 febbraio 19781 dicembre 1983per 6 anni
  25. 29 marzo 197528 febbraio 1978per 3 anni
  26. 16 ottobre 197329 marzo 1975per un annotesto originario

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art26 · fonte su Normattiva