Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - OMESSE E INFEDELI DICHIARAZIONI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - RINUNZIA ALL'IMPUGNAZIONE PRIMA DELLA DECISIONE - RIDUZIONE ALLA META' DELLE PENE PECUNIARIE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600, ART. 54, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 2, 3, 24.
L'interesse dell'Erario alla sollecita riscossione dei tributi ben puo` essere perseguito agevolando il contribuente a rinunciare al relativo contenzioso: in particolare, con la prevista riduzione alla meta` della pena pecuniaria per omesse o infedeli dichiarazioni dei redditi, ove il contribuente rinunci ad impugnare l'accertamento d'ufficio prima della decisione della Commissione tributaria di primo grado; ne`, al riguardo, e` invocabile l'art. 2 Cost., che non tutela affatto un preteso diritto del cittadino all'equita` fiscale e, tanto meno, l'art. 24 Cost., non rientrando la fattispecie normativa censurata nell'ambito del diritto processuale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost. - dell'art. 54, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). - cfr. S. nn. 282/1987, 186/1982.
TRIBUTI IN GENERE - INFRAZIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI - OMESSA PREVISIONE NELLA LEGGE DI DELEGA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - ASSERITA VIOLAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI IN TEMA DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 76 Cost. - degli artt. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) e da 46 a 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) - sollevata sull'assunto che sarebbe stata delegata al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per il perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative e penali in materia tributaria, senza determinazione di principi e criteri direttivi, con la conseguenza che il legislatore delegato avrebbe operato in base a sue direttive nel dettare gli artt. da 46 a 57 del d.P.R. n. 600/1973, che prevedono appunto le sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto - in quanto il giudice a quo, eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, non ha addotto ragione alcuna circa la rilevanza delle norme denunciate ai fini della definizione della controversia di merito. - S. n. 127/1983. O. nn. 130/1983, 140/1983, 157/1983, 259/1983, 344/1983; 44/1984.
Riguarda ancheart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 48 Accertamento imposte sui redditie altri 6
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - TRIBUTI IN GENERE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 10 n. 11, legge delega 9 ottobre 1971 n. 825 e degli artt. da 46 a 57 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, per carenza di qualsiasi motivazione in ordine alla rilevanza, avendo il giudice a quo denunziato l'intero titolo V del d.P.R. n. 600 del 1973, che prevede appunto sanzioni per tutte le infrazioni contemplate nello stesso decreto, senza indicare per quali di tali sanzioni si controverta nella fattispecie. - cfr. SS.nn. 250 e 252/1983.
Riguarda ancheart. 53 Accertamento imposte sui redditiart. 55 Accertamento imposte sui redditiart. 57 Accertamento imposte sui redditiart. 52 Accertamento imposte sui redditiart. 51 Accertamento imposte sui redditiart. 50 Accertamento imposte sui redditie altri 6
IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTO - DICHIARAZIONI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA O DEL SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONI PRESENTATE AD UFFICI DIVERSI DA QUELLI COMPETENTI - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E CON QUELLI RELATIVI ALLA DELEGAZIONE LEGISLATIVA - IUS SUPERVENIENS (SANATORIA DI IRREGOLARITA' FORMALI E DI MINORI INFRAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA) - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionali - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, Cost. - degli artt. 9, ultimo comma, 12, quarto comma, 46, primo comma, 47, primo comma, e 54, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in quanto: comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la dichiarazione pervenga a quest'ultimo piu' di un mese dopo la scadenza del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con piu' di un mese di ritardo; nello stabilire il trattamento sanzionatorio per le dichiarazioni presentate ad uffici incompetenti dal sostituto d'imposta o dal soggetto passivo d'imposta, non si sarebbe tenuto conto del disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825. Successivamente alle ordinanze di rimessione e' entrata infatti in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (sanatoria di irregolarita' formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la quale, agli artt. 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1, rispettivamente dispone che: a) le dichiarazioni di cui al titolo I d.P.R. n. 600/1973, considerate omesse perche' pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, sono valide, a condizione che siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31 agosto 1980; b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo comma, del d.P.R. n. 60/1973; di conseguenza, si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino, alla stregua della sopravvenuta normativa, se le questioni prospettate siano tuttora rilevanti.
Riguarda ancheart. 46 Accertamento imposte sui redditiart. 47 Accertamento imposte sui redditiart. 12 Accertamento imposte sui redditiart. 9 Accertamento imposte sui redditi