Art. 54

Stai leggendo un testo che entrerà in vigore il 1 gennaio 2027. Leggi il testo vigente →

((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)) 193

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141

193

Il D.Lgs. 5 agosto 2026, n. 141, ha disposto (con l'art. 367, comma 2, lettera c)) la conferma dell'abrogazione del comma 4 del presente articolo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2027, tuttora in vigore · versione 187 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;600~art54 · fonte su Normattiva