[1]Articolo XX DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - INTERESSI E PROVVIGIONI Sezione 1. - Interessi

[2]Sulle disponibilita' di diritti speciali di prelievo verra' corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo versera' ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

[3]Sezione 2. - Provvigioni

[4]Il Fondo percepira', da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

[5]Sezione 3. - Tassi di interesse e di provvigioni

[6]Il Fondo stabilira' il tasso di interesse a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Il tasso di provvigione sara' uguale al tasso di interesse.

[7]Sezione 4. - Ripartizione delle spese

[8]Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XVI, sezione 2, il Fondo ripartira', a questo scopo, gli oneri allo stesso tasso per tutti i partecipanti sulle loro assegnazioni cumulative nette.

[9]Sezione 5. - Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa

[10]L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovra' e avra' diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione, effettuata col Fondo attraverso il Conto risorse generali. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovra' e potra' ottenerli da un partecipante a cio' designato dal Fondo contro valuta liberamente utilizzabile. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, e cancellati.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-07;882~emendamento-artxx · fonte su Normattiva