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Tutti i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi i canoni dovuti a puro titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 5.000 per anno. Sono stabiliti in annue lire 2.500 i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti - senza infissione di pali o di mensole e senza posa di cavi - di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblico e di opere di pubblico interesse. La misura del canone di cui al precedente comma e' ridotta a un quindicesimo allorche' si riferisca ad elettrodotti destinati a trasportare energia di tensione non superiore ai 400 volt, e' aumentata del 30 per cento per linee con tensione superiore ai 30 mila volt e inferiore ai 150.000 volt, e' raddoppiata per le linee con tensione superiore ai 150.000 volt ed inferiore ai 250 mila volt ed e' triplicata per le linee con tensione superiore ai 250 mila volt.

Testo in vigore dal 31 gennaio 1962 al 3 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1961-12-21;1501~art4 · fonte del testo