Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1965 al 14 novembre 1973. Leggi il testo vigente →
I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorita' e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilita'. Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalita' della riscossione e della ripartizione fra tutti gli ufficiali medici dei proventi previsti dalla presente legge e di quelli provenienti dagli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie.
Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 14 novembre 1973
