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I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorita' e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilita'. Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalita' della riscossione e della ripartizione fra tutti gli ufficiali medici dei proventi previsti dalla presente legge e di quelli provenienti dagli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie.

Testo in vigore dal 15 marzo 1965 al 14 novembre 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art6 · fonte del testo