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I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorita' e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1973, N. 628)).

Testo in vigore dal 14 novembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 novembre 1973

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1965 al 14 novembre 1973. 49 parole tolte, 9 parole aggiunte.

I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorita' e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilita'. tolto: Con decreto del Ministro per la difesa saranno stabilite le modalita' della riscossione e della ripartizione fra tutti gli ufficiali medici dei proventi previsti dalla presente legge e di quelli provenienti dagli enti mutualistici e assicurativi per i ricoveri a loro carico in ospedali militari, infermerie autonome o presidiarie aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1973, N. 628.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-01;122~art6 · fonte del testo