Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1973 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
I compensi fissati nel precedente articolo sono a carico dei richiedenti, autorita' e privati, di cui all'articolo 3 della presente legge e versati all'amministrazione, che ne tiene speciale contabilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 OTTOBRE 1973, N. 628)).
Testo in vigore dal 14 novembre 1973 al 9 ottobre 2010
