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Fuori dei casi previsti nell'art. 1, i figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, agli effetti di ottenere il trattamento tributario stabilito nello stesso art. 1, devono provocare, dal Tribunale del luogo dell'aperta successione, un decreto in conformita' delle disposizioni di cui all'articolo seguente.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1942 al 16 dicembre 2009
