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Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000. Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000. Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non e' prevista una sanzione specifica, e' soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Testo in vigore dal 11 novembre 1978 al 2 marzo 2010

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urn:nir:stato:legge:1978-10-25;690~art12 · fonte su Normattiva