Art. 2 — Orario d'obbligo di alcune particolari categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
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L'orario giornaliero di servizio del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che espleta mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e' stabilito in sei ore, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nell'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' abrogato l'inciso: "anche non continuative".
Testo in vigore dal 24 dicembre 1973 al 29 gennaio 1978
