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La indennita' di residenza e' determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'art. 109 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanita'. L'importo complessivo dei rimborsi non puo' eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sara' corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-11-22;1107~art2 · fonte del testo