Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1978 al 7 ottobre 1995. Leggi il testo vigente →

[1]La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, e' sostituita dalla seguente:

[2]TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori........ L. 4.000 Ufficiali inferiori................... " 3.500 Marescialli....................... " 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti.... " 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti........... " 2.000

[3]Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 agosto 1978, n. 505

2

con decorrenza dal 1 aprile 1978

La L. 5 agosto 1978, n. 505 ha disposto (con l'art. 3) che a decorrere dal 1 aprile 1978 "sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennita' giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284".

Testo in vigore dal 19 settembre 1978 al 7 ottobre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1977-05-27;284~art5 · fonte su Normattiva