[1]ARTICOLO IX.

[2]1. Il presente Protocollo viene depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale:

  • a)informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
  • i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento, nonche' la data nella quale tale firma o deposito vengono effettuati;
  • ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
  • iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, come pure della data in cui la denuncia avra' effetto;
  • iv)di ogni emendamento del presente Protocollo;
  • b)trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.

Testo vigente dal 18 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;39~artix · fonte su Normattiva