[1]ARTICOLO IX.
[2]1. Il presente Protocollo viene depositato presso il Segretario generale. 2. Il Segretario generale:
- a)informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
- i)di ogni nuova firma o deposito di un nuovo strumento, nonche' la data nella quale tale firma o deposito vengono effettuati;
- ii)della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
- iii)del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, come pure della data in cui la denuncia avra' effetto;
- iv)di ogni emendamento del presente Protocollo;
- b)trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito.
Testo vigente dal 18 febbraio 1983
