1. Ogni Stato potra', al momento del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione o successivamente, dichiarare, inviandone notifica al Segretario generale dell'ONU, che il presente Protocollo sara' applicato a tutti o a parte dei territori che rappresenta in campo internazionale e per i quali ha fatto una dichiarazione in conformita' all'articolo 46 della Convenzione. Il presente Protocollo potra' essere applicato al territorio o ai territori menzionati nella notifica il 90° giorno dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica o, se in quella data il Protocollo non sara' ancora entrato in vigore, dalla data della sua entrata in vigore. 2. Ogni Stato che avra' fatto, conformemente al precedente paragrafo, una dichiarazione allo scopo di applicare il presente Protocollo ad un territorio che esso rappresenta in campo internazionale potra', conformemente al precedente articolo 5, denunciare il Protocollo separatamente per quanto concerne detto territorio.

Testo vigente dal 13 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;242~art7 · fonte su Normattiva